F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 089 CSA del 12 febbraio 2021 (A.C.R.. Messina SSD A.R.L.) N. 093/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 089CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 093/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 089CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Daniele Cantini Componente relatore
Giovanni Serges Componente
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su reclamo numero RG 093/CSA/2020-2021 proposto dalla A.C.R. Messina SSD a.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lomasto Paolo seguito gara Rende Calcio 1968 S.r.l./Messina del 24.01.2021(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. 95 del 27.01.2021)
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 2 febbraio 2021 l’Avv. Daniele Cantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 29 gennaio 2021 la società A.C.R. Messina SSD a.r.l. preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lomasto Paolo irrogata dal Giudice Sportivo – Dipartimento Interregionale Com. Uff. 95 del 27.01.2021, a seguito della gara di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società A.C.R. Messina SSD a.r.l., con nota trasmessa il 01 febbraio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49 comma 6 C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.