F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 093 CSA del 23 febbraio 2021 (Faventia 1998/A.S.D. Calcio A 5 Corinaldo) N. 086/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 093/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 086/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 093/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

NAZIONALE III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente (relatore)

Fabio Di Cagno                         Componente

Carlo Bravi                                Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

a seguito del reclamo proposto dalla società Faventia 1998 avverso le sanzioni:

- della perdita della gara Faventia – Corinaldo con il punteggio di 0-6;

- della penalizzazione di 1 punto in classifica;

- dell’ammenda di euro 2.500,00;

- della condanna al ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro pari ad euro 800,00 in favore della Soc. Calcio a cinque Corinaldo;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

 Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 08.02.2021 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 519/DIV del 19.02.2021, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Faventia le sanzioni della perdita della gara Faventia – Corinaldo con il punteggio di 0-6, della penalizzazione di 1 punto in classifica, dell’ammenda di euro 2.500,00, della condanna al ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro pari ad euro 800,00 in favore della Soc. Calcio a cinque Corinaldo, “per non essersi presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d’attesa in occasione della sfida Faventia – Calcio a 5 Corinaldo, non avendo fatto pervenire alcuna giustificazione e qualificandosi, per l’effetto, come rinunciataria”.

Avverso tale decisione la società Faventia ha proposto reclamo eccependo l’errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo e chiedendo, per l’effetto, l’annullamento delle sanzioni da questi comminate ed il recupero della gara Faventia – Calcio a Cinque Corinaldo.

Il reclamo proposto dalla società Faventia è inammissibile per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Rileva questa Corte, quale causa di inammissibilità e conseguente impossibilità a pronunciarsi nel merito, la mancata notificazione del reclamo nei confronti della controparte società Calcio a 5 Corinaldo.

Infatti, ai sensi dell’articolo 71, comma 3, C.G.S “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.

La norma testé citata è posta a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio. La violazione delle norme procedurali poste a presidio dei principi richiamati costituisce errore non sanabile, attesa la responsabilità della società reclamante che avrebbe dovuto procedere nei tempi e secondo le modalità descritte dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla documentazione in atti non è dato evincersi, a contrario, l’intervenuta notifica del reclamo in favore della Soc. Calcio a 5 Corinaldo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.71, comma 3, C.G.S. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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