F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 097 CSA del 25 febbraio 2021 (U.S. Savoia 1908) N. 102/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 097/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 102/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 097/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                           Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Andrea Lepore                     Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 102/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Savoia, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  18.02.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

Sentito il Sig. Luca Espinosa segretario della reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 05-10.02.2021 la Società U.S. Savoia 1908 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 101 del 04.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone E Torre / U.S. Savoia 1908 disputatasi in data 03.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Cipolletta Ciro.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società U.S. Savoia 1908 faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione della asserita fortuita’ e non violenza del contatto fisico che, in uno spazio ristretto, ha causato al direttore di gara la caduta del cartellino e della assenza di precedenti disciplinari del calciatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentiti il difensore e l’Arbitro e visto l’art. 36 CGS, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e meriti parziale accoglimento con riduzione della sanzione irrogata al calciatore Ciro Cipolletta alla squalifica per quattro giornate effettive di gara.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara, oltre che confermato dall’Arbitro e anche dalla difesa, che il comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal calciatore Cipolletta Ciro nei riguardi dell’ufficiale di gara si è concretizzato in un contatto fisico il cui vigore ha provocato all’arbitro la caduta del cartellino, il che integra all’evidenza la fattispecie cui l’art. 36 comma 1 lettera b) CGS riconduce la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, cui va quindi ridotta la sanzione applicata.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti parziale accoglimento nei termini anzidetti.

P.Q.M.

Sentito  l’Arbitro,  accoglie  parzialmente  e,  per  l’effetto,  riduce  la  sanzione  della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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