F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 100 del 2 marzo 2021 (F.C. Francavilla) N. 095/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI (i) RG 100/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 095/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

  1. RG 100/2020/2021 REGISTRO DECISIONI
  2.  

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                       Presidente

Stefano Agamennone       Componente relatore

Daniela Morgante            Componente

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 095/CSA/2020/2021 proposto dalla società FC Francavilla, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2021, l’Avv. Stefano Agamennone

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FC. FRANCAVILLA ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 99 dell’1.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, FC. Francavilla /Città di

Fasano del 31.01.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato l’ammenda di € 2.500,00 e diffida alla Società FC. Francavilla.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere i propri sostenitori, indebitamente presenti in tribuna in violazione delle normative sulla pandemia, dal 20° del primo tempo e per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Due di detti sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciavano spunti all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto, almeno 5 volte, sulla schiena, ad una spalla ed al volto. I medesimi, peraltro, posizionatisi dietro le spalle dell’A.A., per gran parte della gara, non indossavano le mascherine in violazione delle norme antico vis. Al termine della gara, due soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, nonostante la presenza delle Forse dell’Ordine, rivolgevano a voce alta espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione delle norme volte a prevenire il diffondersi della pandemia (RA – R AA)”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento e/o la revoca integrale della sanzione dell’ammenda e diffida o, in subordine, in riforma della decisione impugnata, “revocare e/o annullare, in ogni caso, la diffida e ridurre congruamente e significativamente la pena pecuniaria inflitta in prime cure”.

La società FC. Francavilla ha impugnato la decisione del Giudice sportivo perché ha ritenuto la sanzione dallo stesso irrogata  infondata, oltre che eccessivamente gravosa rispetto all’effettivo accadimento dei fatti. Infondata perché non sussisterebbe la prova dell’effettivo verificarsi dei fatti contestati.

Eccessivamente gravosa e severa perché il Giudice Sportivo non avrebbe ravvisato “significative circostanze attenuanti”, in particolare “l’adozione da parte della società ricorrente di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; indubbia e meritoria attività di cooperazione con le forse dell’ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli ufficiali di gara svolta dalla Società istante a scopi sia preventivi che di vigilanza”.

Alla riunione svoltasi d’innanzi a questa Corte il giorno 11 febbraio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene non solo che il ricorso debba essere rigettato, ma che la decisione del Giudice di prime cure debba essere riformata in pejius, stante la gravità dei fatti contestati.

La F.C. Francavilla ha motivato il reclamo sostenendo di aver adottato tutti i modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti antisportivi. Dal rapporto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, emerge che le misure indicate nel reclamo non sono state adottate durante la gara.

I sostenitori della società FC. Francavilla ed un dirigente della medesima, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, hanno tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, sia durante che al termine della stessa.

La circostanza che questa Corte ritiene di particolare gravità è che due dei predetti sostenitori, sprovvisti di mascherina, hanno sputato all’indirizzo di un assistente di gara attingendolo per 5 volte in più parti del corpo e, in particolare, sul viso.

Tale condotta, in un momento di emergenza pandemica, acquisisce un carattere di particolare gravità tanto che nella stessa possono ravvisarsi anche gli estremi di reato. Per tale ragione la Corte ha ritenuto opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per accertare se nel comportamento del soggetto autore degli sputi siano ravvisabili estremi di reato, tenuto conto della situazione sanitaria del Paese.

P.Q.M.

respinge e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo per 2 giornate.

Trasmette gli atti alla Procura Federale perché accerti se nel comportamento del soggetto autore degli sputi siano ravvisabili estremi di reato tenuto conto della situazione sanitaria del Paese.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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