F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 103 CSA del 2 marzo 2021 (A.S.D. Sona Calcio) N. 100/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 103/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI
N. 100/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI
N. RG 103/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta in videoconferenza dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Andrea Lepore Componente (relatore)
Daniela Morgante Componente
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
a seguito del reclamo numero RG 100/CSA/2020/2021 proposto dalla società A.S.D. Sona Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calc. Dellafiore Hernan Paolo seguito gara Sona Calcio/Nova Giussano del 03.02.2021. Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 18.02.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;
In sede di discussione è presente l’Avv. Massimo Carignani per la reclamante Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 9 Febbraio 2021 l’ASD Sona Calcio propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate di gara del calciatore Dellafiore Hernan Paolo, inflitta dal giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, con delibera pubblicata nel C.u. n.101 del 4 Febbraio 2021, «per avere a gioco fermo colpito con la mano chiusa il petto di un calciatore avversario procurandogli sensazione dolorifica», durante l’incontro Sona- Nuova Giussano del 3 Febbraio 2021.
In particolare la reclamante contesta le motivazioni addotte dal giudice sportivo in merito alla sanzione della squalifica del giocatore Dellafiore, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti. Osserva che lo sviluppo dell’azione con il conseguente colpo al petto all’avversario sarebbe avvenuto in contemporanea con l’uscita del pallone lungo la linea laterale, mentre dunque il giocatore Dellafiore, non avvedendosi dell’uscita del pallone, tentava di bloccare l’avversario con un gesto istintivo. Ribadisce che l’intervento irregolare, di per sé non in discussione, non sia assolutamente avvenuto a gioco fermo, bensì nel corso dello svolgimento dell’azione. In ragione di ciò chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale la ricorrente propone una diversa qualificazione della condotta, configurando un comportamento gravemente antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento.
In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del Dellafiore la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato.
Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Dellafiore, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.