F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104 CSA del 9 marzo 2021 (U.S.D. Adriese 1906) N. 104/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 104/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 104/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 104/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Massimiliano Atelli             Componente (relatore)

Nicolò Schillaci                   Componente

Franco Granato                    Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 23 febbraio 2021 a seguito del reclamo numero RG 104/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S.D. Adriese 1906 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Boscolo Davide Berto seguito gara Mestre SSDARL/Adriese del 07.02.2021 la seguente

DECISIONE

per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  LND  –  Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 104 del 10.2.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 23.02.2021 Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitta la contestata sanzione per avere il Boscolo, a gioco fermo, colpito un avversario che era in terra per aver subito un fallo con un pestone violento alla coscia.

In data 11.2.2021 perveniva il reclamo proposto dalla società U.S.D. Adriese 1906. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Non soltanto, infatti, in atti vi è soltanto il reclamo, che non è stato preceduto (diversamente da quanto prevede l’art. 71, comma 1, CGS) dal prescritto preavviso, ma il gravame non articola di fatto un motivo di doglianza, limitandosi a rinviare alle risultanze del video della gara, che come noto è mezzo di prova del tutto inammissibile ove teso a dimostrare l’errore tecnico dell’arbitro.

Detto mezzo di prova è infatti assolutamente non utilizzabile dal giudice sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest’ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal CGS. In questa direzione, l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante, ammettendo essa l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (ex multis, cfr. Corte giust. fed., 15 marzo 2013, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121).

In forza di tutto quanto precede, il gravame va pertanto dichiarato inammissibile con incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia.

P.Q.M.

inammissibile

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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