F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 106 CSA del 9 marzo 2021 (Taranto F.C 1927) N. 106/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG. 106/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 106/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG. 106/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv Italo Pappa                              Presidente

Avv. Nicolò Schillaci                     Componente relatore

Dott. Massimiliano Atelli              Componente

Dott. Franco Granato                   Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 106 del 2021, proposto dalla società Taranto F.C. 1927 rappresentata dal Presidente Sig. Massimo Giove, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Diaz Augusto Josè seguito gara Taranto F.C. – Fasano del 10.02.2021

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 105 del 11.02.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 marzo 2021 l’Avv. Nicolò Schillaci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La Società Taranto F.C. ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Diaz

Augusto Josè la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra ”.

La società ricorrente rappresentava, sostanzialmente, attraverso i propri motivi di doglianza, che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appariva particolarmente afflittiva e chiedeva, a questa Corte, la riduzione della squalifica da tre a due giornate.

Motivava tale richiesta rilevando che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non poteva essere inquadrato quale atto violento in quanto, dalla dinamica dell’episodio descritta negli atti ufficiali di gara, si evince come il Diaz, pur colpevolmente e prima dell’effettuazione di un calcio d’angolo, nel tentativo di divincolarsi dall’avversario lo colpiva ma senza intenzionalità di arrecare alcun danno fisico.

Il reclamo è fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

La Corte, in riferimento all’episodio antiregolamentare posto in essere dal calciatore Diaz Augusto Josè nei confronti di un avversario e ferma restandone la censurabilità, ritiene che il comportamento dello stesso, seppur trasmodato nella fisicità, non abbia determinato particolari conseguenze fisiche come emerge chiaramente nel referto arbitrale.

Di talchè si ritiene congrua la riduzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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