F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 123/CSA pubblicata il 24 Marzo 2021 – Cosenza Calcio S.R.L. N. RG. 137/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 123/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. RG. 137/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 123/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
Piero Sandulli Presidente
Maurizio Borgo Componente (relatore)
Paolo Tartaglia Componente
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero RG 137/CSA/2020-2021, proposto dalla
Società Cosenza Calcio s.r.l., rappresentato/a e difeso dall’Avv. Cesare Di Cintio per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 167 del 9.3.21;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 11.3.2021 l’Avv. Maurizio Borgo e udito l’Avv. Cesare Di Cintio per la reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 9.3.2021 la Società Cosenza Calcio s.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 167 del 9.3.21) con la quale, a seguito della gara Cosenza-Frosinone, disputatasi in data 6.3.2021, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, sig. Tiritiello Andrea, la squalifica per una giornata effettiva di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Cosenza Calcio s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
Con detti motivi la reclamante eccepiva l’inesistenza della condotta censurata, sostenendo che il calciatore Tiritiello non avrebbe pronunciato l'espressione blasfema “D…Porco”, bensì la diversa locuzione “Zio Porco”, asseritamente “priva di rilievo disciplinare”.
La ricorrente deduceva inoltre che, dall’esame delle immagini televisive acquisite su richiesta del Procuratore Federale, non poteva evincersi, senza margini di ragionevole dubbio, che il Sig. Tiritiello avesse effettivamente proferito l’espressione blasfema in questione.
La Società concludeva, quindi, chiedendo la riforma della decisione gravata e la revoca della sanzione della squalifica per una gara effettiva a carico del proprio tesserato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere respinto.
Invero, l’argomentazione alla base della linea difensiva della Società ricorrente, secondo cui le immagini televisive non sarebbero idonee ad acclarare, senza margini di ragionevole dubbio, quale frase sia effettivamente pronunciata non può essere condivisa.
Nel caso che occupa, infatti, l’esame delle immagini televisive, in uno all’ascolto dell’audio (facilitato dalla circostanza che l’incontro si è disputato a porte chiuse, stanti le limitazioni dovute alla nota epidemia da COVID-19, non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, Titiriello Andrea, che, al minuto 36,58 del primo tempo della gara Cosenza- Frosinone, nell’imprecare perché l’Arbitro gli aveva fischiato contro per un fallo di giuoco, proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, un’agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dal calciatore, Titiriello Andrea.
Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.