F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 170/CSA pubblicata il 28 Aprile 2021 – Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. N. 170/2020 – 2021 REGISTRO RECLAMI N. 170/2020 – 2021 REGISTRO DECISIONI

N. 170/2020 - 2021 REGISTRO RECLAMI

N. 170/2020 - 2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Paolo Tartaglia Componente relatore

Nicolò Schillaci Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 170 del 2020 - 2021, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16/04/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente avv. Monica Fiorillo;

FATTO E DIRITTO

La società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ASCOLI e VICENZA del 05/04/2021 valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega nazionale professionisti serie B ha irrogato l’ammenda di € 2 5.000,00 al Dirigente Pulcinelli Massimo “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento critico e provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ammenda irrogata la ricorrente ha sostenuto la insussistenza degli addebiti ascritti al sig. Massimo Pulcinelli, trattandosi, a suo dire di un colloquio privo di critica nei confronti dell’operato degli Ufficiali di gara.

La Corte ritiene parzialmente fondato il reclamo in quanto il colloquio intercorso tra il Dirigente e il Quarto Ufficiale è stato in parte civile e pacato, ma si è concluso con una affermazione minacciosa e fuor di luogo.

Ritiene pertanto che la sanzione da irrogare vada quantificata in misura diversa da quella decisa dal Giudice Sportivo, ovvero in € 2.000,00.

P.Q.M.

accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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