F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 171/CSA pubblicata il 3 Maggio 2021 – A.C. PISA 1909 S.r.l. N. 166/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 171/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 166/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 171/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai signori:

 

Piero Sandulli Presidente

Nicolò Schillaci Componente

Stefano Toschei Componente (relatore) Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 166/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.C. Pisa 1909 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 6 aprile 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza il dott. Stefano Toschei e udito per la società reclamante l’avv. Federico Menichini in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Pisa 1909 S.r.l. propone reclamo avvero le seguenti sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e inflitte seguito gara Pisa-Lecce del 5 aprile 2021:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 al signor Luca D’Angelo;

- inibizione a tutto il 20 aprile 2021 ed ammenda di € 5.000,00 al signor Giovanni Corrado.

Con riferimento al primo dei due contenziosi, come sopra indicati, la società reclamante ha depositato atto di rinuncia, di talché il reclamo, con riferimento a tale posizione, va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 49, comma, 6, C.G.S.

Con riguardo alla seconda posizione in contenzioso, inerente alla sanzione inflitta al signor Giovanni Corrado, va riferito quanto segue.

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie B Pisa-Lecce, disputatasi a Pisa (Stadio Arena Garibaldi) in data 5 aprile 2021, alla fine del primo tempo, “una persona non iscritta in distinta ma riconosciuta, mediante conoscenza personale, nella figura del sig. Giovanni Corrado, dirigente della squadra locale” attendeva all’ingresso dello spogliatoio destinato agli arbitri il direttore di gara, signor Livio Marinelli e “Qui, con atteggiamento aggressivo, urlando a grandissima voce diceva: Mi devi spiegare come si faaaa!?! Gli salta sulla schiena!! Come si faaaa!?! E’ uno scandalo” E’ uno scandaloooo!! Avvicinandosi sino a meno di un metro, sempre con tono di voce molto alto e con grande agitazione diceva: Spiegalo! Me lo devi spiegare!?! Come hai fatto!? Ci giochiamo la vita noi!!” (così, testualmente, nel supplemento di referto).

Proseguiva la descrizione del fatto da parte del direttore di gara: “Io lo invitavo alla calma chiedendo si usare un atteggiamento consono in quanto, in quella modalità, non avrei accettato il confronto. Il sig. Corrado non mostrava interesse a modificare il suo atteggiamento pertanto, informando della mia intenzione di non proseguire oltre, rientravo nello spogliatoio. Al termine della gara il sig. Corrado, ancora una volta presente nella zona antistante l’ingresso del mio spogliatoio, con atteggiamento provocatorio ed una finta ironia, mi diceva: una settimana!? una settimana!? ti devono fermare per un mese! per un mese!, aggiungendo, anzi! se non lo fanno faccio un esposto alla Procura arbitrale!” (così ancora, testualmente, nel supplemento di referto).

In seguito a detti fatti il giudice sportivo infliggeva al signor Giovanni Corrado la sanzione della inibizione a tutto il 20 aprile 2021 ed una ammenda di € 5.000,00.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società A.C. Pisa 1909 S.r.l. che sottolinea, attraverso il proprio collegio difensivo, che l’episodio va contestualizzato in un momento di grande confusione e soprattutto di grande agitazione, atteso che il risultato della gara in questione era strettamente legato alla possibilità per il Pisa di inserirsi nel girone dei play off per ambire alla promozione in Serie A e tenuto conto che il Lecce era la squadra seconda in classifica.Nel corso della gara l’arbitro si rese protagonista di alcune decisioni discutibili (a dire del dirigente del Pisa) che sono state poi rimarcate dalla stampa locale e tale situazione alimentò un significativo fervore nel dirigente del Pisa, signor Giovanni Corrado, che, nelle due occasioni descritte nel supplemento di referto, avvertì la necessità di chiedere chiarimenti al direttore di gara in merito ad alcune sue decisioni.

Puntualizza il collegio difensivo della società reclamante che, indubbiamente, il dirigente avrà utilizzato toni eccessivi ed un atteggiamento veemente, ma mai ha oltrepassato la soglia della modesta alterazione e neppure ha assunto atteggiamenti intimidatori o violenti o comunque tali a giustificare una così sproporzionata sanzione, quale deve ritenersi quella inflitta.

Peraltro la porta dello spogliatoio arbitrale è adiacente a quella dello spogliatoio della squadra del Pisa, sicché nessun rilievo utile ad ipotizzare una condotta aggressiva può avere la circostanza, riferita dal direttore di gara, che il predetto dirigente lo attendesse nell’area antistante lo spogliatoio, sia alla fine del primo tempo che al termine della gara. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al dirigente del Pisa, signor Giovanni Corrado, per come sopra si è analiticamente rappresentato, risulta essere documentalmente comprovata dal supplemento al rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Corrado ha tenuto un atteggiamento esageratamente veemente ed addirittura intimidatorio nei confronti del direttore di gara, tenendo conto sia delle modalità fisiche con le quali rappresentava il proprio disappunto sulle decisioni arbitrali assunte (avvicinamento fisico all’arbitro e tono della voce significativamente elevato) sia del contenuto delle espressioni pronunciate (addirittura tendenti alla ironia “spicciola” ed alla minaccia di intervento presso organismi federali).

D’altronde nella sintetica ma efficace descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel supplemento di referto, si percepisce con nettezza la gravità del complesso dei comportamenti inadeguati e sicuramente estranei ad un confronto ammissibile tra un dirigente di una società sportiva ed il direttore di gara, posti in essere dal sanzionato.

In siffatto contesto, nessun elemento di mitigazione della gravità dell’episodio può imputarsi alla tensione per la “posta in palio”, riferibile al confronto calcistico tra le squadre del Pisa e 4 del Lecce, stante la rispettiva posizioni in classifica e l’aspirazione di poter accedere, per la stagione sportiva successiva, alla Serie A, né, tantomeno, ad alcune decisioni assunte nel corso della gara dall’arbitro, dovendo il confronto su tale ultimo aspetto, semmai sia possibile, mantenersi nell’ambito della “buona creanza” e del “rispetto dei reciproci ruoli”.

Tanto premesso si osserva ancora, in punto di diritto, che: - ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”;

- l’art. 13, comma 1, C.G.S., nell’indicare le circostanze attenuanti le elenca come segue: “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”; aggiungendo poi, al comma 2, che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

La vicenda come sopra descritta e che qui rileva non lascia intravedere il ricorrere di alcuna delle ipotesi sopra elencate, né il Collegio scorge ulteriori circostanze idonee ad attenuare la grave condotta ascritta all’incolpato.

Considerata dunque la gravità della condotta mantenuta nella specie dal dirigente della società A.C. Pisa 1909 S.r.l. signor Giovanni Corrado e non ricorrendo alcuna circostanza attenuante, la decisione del Giudice sportivo non si presta ad essere oggetto di riforma.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dalla società A.C. Pisa 1909 S.r.l., avverso la sanzione della squalifica a tutto il 20 aprile 2021 e l’ammenda di € 5.000,00 al signor Giovanni Corrado in seguito all’incontro di calcio di Serie B Pisa-Lecce del 5 aprile 2021, deve essere respinto.

Come si è già premesso, va dichiarato parzialmente estinto il reclamo con riferimento alla sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 inflitta al signor Luca D’Angelo; P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in relazione alla posizione del sig. D’Angelo Luca, lo dichiara estinto ai sensi dell’art. 49, comma, 6, C.G.S.

 Respinge per il resto il reclamo proposto.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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