F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 173/CSA pubblicata il 3 Maggio 2021 – A.S.D. Real Thiene/A.S.D. Accademia Calcio Bergamo N. 179/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 173/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 179/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 173/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Daniela Morgante Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 179/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Real Thiene avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 6 seguito decisioni merito gara Calcio Bergamo/Real Thiene dell’11.04.2021 Campionato Under 19 Femminile;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28.04.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 14 aprile 2021 la società Real Thiene preannuncia reclamo avverso la delibera del giudice sportivo mediante la quale era stata deliberata la sanzione ai danni della scrivente società della perdita della gara per 0-6 (C.u. n. 1122 – Divisione Calcio a 5) per aver schierato nell’incontro di cui in epigrafe tre calciatrici in posizione irregolare in quanto tesserate successivamente ai termini previsti dal C.u. n. 721 del 25 febbraio 2021.

Trasmessi gli atti dagli Uffici competenti, il Real Thiene non faceva pervenire alcun reclamo motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In ragione, dunque, del mancato reclamo motivato, ai sensi degli artt. 49, comma 4, e 71, comma 4, C.G.S, l’istanza non può essere ammessa.

P.Q.M.

Inammissibile.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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