F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 208/CSA pubblicata il 3 Giugno 2021- Delfino Pescara 1936 S.p.A. N. 196/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 208/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 196/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 208/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Nicolò Schillaci Componente

Stefano Toschei Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 196/CSA/2020-2021, proposto dalla società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante pro tempore dott. Daniele Sebastiani;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 244 del 2 maggio 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 20 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Stefano Toschei e udito l’avvocato della società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. propone reclamo avverso il provvedimento dal Giudice sportivo che le ha inflitto la sanzione di € 2.000 in seguito alla gara Cosenza-Pescara dell’1 maggio 2021, per errata compilazione della distinta di gara.

In seguito alla gara del campionato di calcio di Serie B Cosenza-Pescara, disputatasi a Cosenza (Stadio San Vito-Marulla) in data 1 maggio 2021, veniva contestato alla società odierna reclamante di avere compilato in modo errato la “distinta di gara” e per questo il Giudice sportivo le aveva inflitto la suindicata sanzione pecuniaria. In merito a tale contestazione la società reclamante osserva che:

- la distinta di gara è stata compilata utilizzando il portale extranet della Lega di Serie B, per come previsto dal vedemecum predisposto dalla società SSB, fiduciaria per la preparazione gestionale del software per la predetta Lega e trasmessa alle ore 13 del giorno di disputa della gara in questione;

- il giorno successivo rispetto a quello in cui venne disputata la gara Cosenza Pescara la segreteria del Giudice sportivo segnalava (telefonicamente), alla società odierna reclamante. l’errore in cui era incorsa nel redigere la distinta di gara, con riferimento alla circostanza che nella suddetta distinta compariva il numero 3393 di tessera, corrispondente alla tessera rilasciata al signor Andrea Gessa dal Settore tecnico della FIGC per il tesseramento in qualità di allenatore di base per la stagione sportiva 2020/2021 e non, sempre per lo stesso signor Gessa, il n. 52 della tessera di accompagnatore ufficiale della squadra rilasciata per la stagione sportiva 2020/2021, funzione per lo svolgimento della quale egli appariva nella distinta;

- l’errore dunque sarebbe consistito nel fatto che il signor Andrea Gessa, operante nel corso della gara nella qualità di accompagnatore ufficiale della squadra, era nelle realtà stato registrato, nella distinta di gara, non con il numero 52 di tessera FIGC (corrispondente a tale qualifica) bensì con il n. 3393, corrispondente alla diversa qualifica, pure da lui posseduta, di allenatore di base;

- tuttavia, ad avviso della società reclamante, tale “confusione” di indicazioni numeriche, peraltro in entrambi i casi effettivamente corrispondenti ai numeri delle tessere rilasciate per il consentito svolgimento delle funzioni di Team manager e di allenatore di base al signor Gessa, non ha provocato alcun pregiudizio, in quanto egli comunque era presente nella qualità di accompagnatore della squadra ed era stato regolarmente registrato in distinta di gara con un numero di tessera valido ed efficace;

- d’altronde, nella circolare n. 9 del 23 settembre 2020, della Lega Nazionale Professionisti Serie B (recante norme generali relative alle competizioni ufficiali per la stagione sportiva 2020/2021) si legge, tra l’altro, che i nominativi e i numeri di tessera, valida per la stagione in corso, di tutti i calciatori, riserve incluse, dei dirigenti e degli altri tesserati presenti in campo devono essere trascritti nella distinta e che per l’accesso al terreno di gioco dei soggetti che svolgono la funzione di dirigente accompagnatore ufficiale, di dirigente addetto all'arbitro, di medico sociale, di allenatore e di operatore sanitario costoro debbono essere in possesso di regolare tessera valida per la stagione sportiva 2020/2021.

In ragione di quanto sopra la società reclamante riteneva che la violazione contestata non fosse avvenuta e che dunque la sanzione inflitta debba essere annullata o, quanto meno, ridotta nella sua entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato.

Infatti non può non osservarsi come, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del 9 settembre 2020 più sopra richiamata, in occasione della disputa delle gare del campionato di Serie B:

- l’accesso al terreno di gioco deve essere limitato a soggetti che siano in possesso di tessera rilasciata dalla FIGC per la stagione sportiva 2020/2021;

- la tessera deve essere valida ed efficace;

- la distinta di gara costituisce lo strumento necessario per identificare il soggetto autorizzato ad entrare nell’area antistante il terreno di gioco;

- la distinta di gara costituisce altresì lo strumento per constatare se il soggetto che entra nell’area antistante il terreno di gioco è in possesso o meno del titolo autorizzatorio valido ed efficace, costituito dalla tessera, della quale deve essere registrato il numero identificativo.

Chiarito quanto sopra appare più che evidente come la registrazione nella distinta di gara del nominativo di colui che accede al terreno di gioco in occasione di una gara abbia come scopo esclusivo quello di rendere possibile la identificazione del soggetto e la verifica del possesso in capo allo stesso del titolo abilitativo all’ingresso, corrispondente con le funzioni assegnate a coloro che sono ammessi all’ingresso, dimostrato dal rilascio della tessera valida ed efficace per la stagione sportiva in corso. A tale scopo, dalla lettura delle norme applicabili, non si aggiunge anche quello inerente al “disvelamento” puntuale della funzione che sia anche “corrispondente” a quella che si intende esercitare in occasione di quella specifica gara, né che il numero di tessera indicato, in presenza di più funzioni alle quali il soggetto sia stato abilitato allo svolgimento dalla FIGC per la stagione sportiva in corso, debba essere esattamente corrispondente alla funzione che verrà svolta, proprio perché detto soggetto le può esercitare (legittimamente) entrambe.

In altri termini, come è avvenuto nel caso in esame, qualora il tesserato sia in possesso di due tessere e di due iscrizioni entrambe valide ed efficaci per la stagione in corso per lo svolgimento di due distinte funzioni, entrambe esercitabili, una volta che sia stato identificato con una delle due “certificazioni” (cioè con uno dei due numeri di tessera), l’atto, che nella specie è costituito dalla “distinta di gioco”, ha raggiunto (comunque) lo scopo per il quale è stato concepito, costituito dalla identificazione del soggetto abilitato all’ingresso in campo. Con la conseguenza che l’eventuale errata utilizzazione di un numero di tessera (sempre a lui appartenente) rilasciata dalla FIGC per una diversa funzione rispetto a quella che svolgerà nel corso della gara, alla quale fa riferimento la distinta, assume veste di un mero errore formale (o materiale), rispetto al quale nessuna sanzione appare irrogabile (né proporzionata al valore oggettivo del comportamento ascritto), non essendo stato posto in essere alcuna condotta illecita o contraria alle disposizioni recate dal Codice della giustizia sportiva. Detto comportamento, peraltro, rientra nel campo delle “sviste” ovvero degli “errori materiali” rispetto ai quali nessuna condotta contraria alle regole può “tecnicamente” essere imputata al redigente.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dalla società DELFINO PESCARA 1936 S.p.a., avverso il provvedimento dal Giudice sportivo che le ha inflitto la sanzione di € 2.000 in seguito alla gara Cosenza-Pescara dell’1 maggio 2021, per errata compilazione della distinta di gara, deve essere accolta, con conseguente riforma della decisione del Giudice sportivo e annullamento della sanzione con essa irrogata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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