F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 222/CSA pubblicata il 10 Giugno 2021- Atalanta B.C. N. 222/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 222/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 222/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 222/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Nicolò Schillaci Componente (relatore)
Stefano Agamennone Componente
Antonio Cafiero Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di RG 222/CSA/2020-2021, proposto dalla società Atalanta B.C. rappresentata dal Legale rappresentante Sig. Luca Percassi, avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rafael Toloi seguito gara Atalanta – Juventus del 19.05.2021; per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 302 del 20.05.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza in videoconferenza del giorno 4 giugno 2021 l’Avv. Nicolò Schillaci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con reclamo in data 28.05.2021, la Atalanta B.C. ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, ha inflitto al calciatore Rafael Toloi la squalifica per due gare effettive “per avere, al 43° del secondo tempo, dalla panchina rivolto al Direttore di gara reiterate espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società ricorrente chiedeva a questa Corte, in via principale, di annullare e/o revocare la sanzione comminata al Sig. Toloi e, in via subordinata, di ridurre la sanzione inflitta alla squalifica per una sola giornata.
A sostegno di tali richieste la società reclamante eccepiva, preliminarmente, la inesistenza e/o nullità e/o inutilizzabilità ai fini disciplinari del rapporto dell’Arbitro per mancanza della sottoscrizione e, in via gradata, chiedeva di riqualificare la condotta del Sig. Toloi in quanto la stessa è priva di connotazione ingiuriosa e, di conseguenza, dovrà essere sanzionata con minor rigore.
Infine veniva allegata una dichiarazione a firma del calciatore Toloi il quale dichiarava di aver rivolto verso il terreno di gioco la frase “siete vergognosi” senza l’aggiunta dell’insulto riferito dall’Arbitro.
Il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato sia nel rito che nel merito.
La Corte rileva che il rapporto arbitrale, per quanto appurato, è stato redatto su di un modulo telematico approvato dalla F.I.G.C. – C.A.N. in via sperimentale e adottato unicamente per la gara de qua sicché nessuna nullità lo colpisce per la eccepita mancanza di firma autografa. A ciò si aggiunga – e questa è circostanza parimenti rilevante – che il Direttore di gara, Sig. Massa, sentito telefonicamente da questa Corte, ha confermato le motivazioni che hanno determinato il provvedimento di espulsione del Sig. Toloi il quale non nega l’addebito ma ne limita esclusivamente la portata ingiuriosa, scontrandosi tale prospettazione con la fede probatoria privilegiata che le norme federali attribuiscono al referto arbitrale.
Per tali motivi, la sanzione inflitta deve ritenersi congrua.
P.Q.M.
Sentito l’arbitro, respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.