F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 126/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – S.S. Sambenedettese S.R.L. N. RG 115/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 126/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 115/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 126/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente relatore

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 115/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S. Sambenedettese s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 24.02.2021 di cui al Com. Uff. n. 17/PR3

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 15.3.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno; Udita l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 03.03.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società S.S. Sambenedettese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 24.02.2021 (C.U. n. 17/PR3) con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Pagliuso Riccardo la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara “per aver profferito una frase gravemente offensiva nei confronti dell’arbitro”. Episodio occorso durante la gara Sambenedettese – A.J. Fano disputata il 20.02.2021 e valevole per il campionato nazionale Primavera 3 “Dante Berretti”.

All’origine del provvedimento sanzionatorio vi è il referto dell’Assistente sig. Serafino Marchei, dal quale si evince che costui, al 24° minuto del secondo tempo, aveva segnalato all’Arbitro sig.ra Curia Samira che il calciatore Pagliuso Riccardo, mentre il gioco era fermo, dalla panchina aveva pronunciato frasi offensive al suo indirizzo (“vaffanculo, sei cieca, troia”) ed era stato conseguentemente espulso dal campo.

La reclamante sostiene che non sarebbe stato il Pagliuso a pronunciare tali espressioni, erroneamente a lui addebitate dall’Assistente, ed a conforto di tale assunto produce due dichiarazioni, rilasciate rispettivamente da un compagno di squadra e dal fisioterapista, entrambi seduti in panchina: dichiarazioni che la reclamante ritiene ammissibili e rilevanti ex art. 57, comma 1, C.G.S., in quanto il fatto era stato riferito non già dal Direttore di Gara bensì da un suo assistente.

In ogni caso, la reclamante censura in termini di abnormità la sanzione inflitta, laddove rapportata alle fattispecie previste dalle lett. a) e b) dell’art. 36, comma 1, C.G.S., le quali prevedono la sanzione minima della squalifica rispettivamente per due e per quattro giornate effettive, nel primo caso per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e nel secondo caso per la condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico.

Invocando comunque una rimodulazione della sanzione in termini mitigatori, in considerazione del fatto che lo stesso Giudice Sportivo avrebbe qualificato la condotta come “gravemente offensiva” e che il calciatore subirebbe un provvedimento ad altri destinato, la reclamante conclude in via principale per un supplemento istruttorio volto ad accertare lo scambio di persona, con conseguente annullamento della sanzione inflitta al calciatore Pagliuso.In via subordinata, per la rimessione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti, previa sospensione della sanzione inflitta; in via ulteriormente subordinata, per la riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica o comunque nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostiene dunque la reclamante che le offese all’indirizzo dell’Arbitro non sarebbero state pronunciate dal calciatore Pagliuso, bensì da “altro soggetto”, in ciò confortata da n. 2 “dichiarazioni testimoniali” che chiede alla Corte vengano valutate ex art. 57, comma 1, C.G.S..

E’ tuttavia evidente che tali dichiarazioni sono prive di alcun rilievo probatorio, non solo per la valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assume il referto di gara (come peraltro riconosce la stessa reclamante), ma anche perché trattasi di mere dichiarazioni non assunte con le modalità di cui all’art. 60 C.G.S., ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi.

Le suddette dichiarazioni inoltre, al pari del reclamo, risultano contraddistinte da un elevato grado di inattendibilità, posto che per le modalità di tempo e di luogo in cui si è svolto il fatto, appare assai poco credibile l’omessa individuazione, da parte dei presenti, del presunto autore effettivo della condotta incriminata.

Sta di fatto che questa Corte Sportiva ha comunque ritenuto di disporre un supplemento istruttorio, ascoltando a chiarimenti l’Assistente, il quale ha riferito di essersi trovato a non più di due metri di distanza dalla panchina, di avere distintamente udito le offese rivolte all’arbitro e, immediatamente giratosi, di aver visto il calciatore Pagliuso, l’unico in piedi, che imprecava con il braccio teso rivolto in direzione dell’arbitro.

Resta pertanto esclusa qualunque ipotesi di scambio di persona, anche perché, come si è detto, né la reclamante, né alcuno dei presenti sul posto, è stato in grado di indicare un diverso autore del fatto.

Quanto alla sanzione, se è pur vero che il comportamento comunque antisportivo del calciatore non è sfociato in alcun contatto fisico con l’arbitro e che, conseguentemente, appare eccessiva la squalifica per 5 giornate, va considerata l’estrema gravità della condotta ingiuriosa in relazione alla giovane età del calciatore, al contesto in cui essa si è consumata (campionato Primavera) ed all’offesa oggettivamente discriminatoria del sesso femminile: sicchè, anche con l’applicazione dell’aggravante specifica di cui all’art. 14, comma 1, lett. n), si ritiene congrua la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, in tale misura ridotta la squalifica per cinque gare comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

sentito l’Assistente, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

 

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