F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 129/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – Calcio Lecco 1912 Srl N. RG 134/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 129/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 134/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 129/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 134/CSA/2020-2021, proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 343/DIV del 04.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Lecco 1912 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 343/DIV del 04.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Lecco/Renate del 03.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un’ammenda di € 2.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché un proprio dipendente brandendo un bastone minacciava dirigenti e tecnici della squadra avversaria presenti nel corridoio degli spogliatoi al termine della gara. Tale comportamento veniva contenuto dall’intervento dei dirigenti (r. c.c., r. proc. fed.).

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento dell’ammenda o, in subordine, la riduzione della stessa nella misura più lieve che sarà ritenuta di giustizia.

La società Calcio Lecco 1912 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto nell’evento per cui è causa.

L’odierna società reclamante evidenzia con il ricorso introduttivo un palese travisamento dei fatti da parte del Collaboratore della Procura Federale e del Delegato di Lega.

Infatti, la società sostiene che il proprio magazziniere, Sig. Donato Bonacina, non sarebbe uscito dal suo locale e non avrebbe brandito un bastone ma una semplice scopa di seta con tubolare in plastica.

Quest’ultimo non avrebbe minacciato i dirigenti della squadra avversaria ma si sarebbe limitato ad avere un battibecco goliardico con il preparatore dei portieri del Renate, ex calciatore del Lecco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 marzo 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante, sul punto riguardante il comportamento minaccioso attributo al suo magazziniere, Sig. Donato Bonacina, dal Giudice Sportivo, deve essere totalmente respinta.

I rapporti del Delegato di Lega e del Collaboratore della Procura Federale, che ex art. 61, comma 1, C.D.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, confermano in toto la motivazione resa dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Occorre evidenziare che i referti del Collaboratore della Procura Federale e del Delegato di Lega sono dettagliati e concordanti tra loro e non lasciano dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto negli spogliatoi al termine della gara.

I due referti sottolineano come il Sig. Bonacina sia uscito dal magazzino con in mano un bastone con il quale ha minacciato, ripetutamente, lo staff tecnico della squadra del Renate e come, inoltre, sia dovuta intervenire la Forza Pubblica per porre fine al comportamento minaccioso.

Per la condotta tenuta dal magazziniere della società reclamante, Sig. Donato Bonacina, questa Corte, ritiene di confermare alla società Calcio Lecco 1912 s.r.l. la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Calcio Lecco 1912 s.r.l. deve essere respinto con la conseguente conferma della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. P.Q.M.

Respinge

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