F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 131/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – (S.S. Monopoli 1966 S.r.l. N. RG 140/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 131/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. RG 140/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 131/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Salvatore Sica Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 140/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 353/DIV del 09.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza del Dott. Federico Sibillano per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Lorenzo Paolucci, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 353/DIV del 09.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Viterbese/Monopoli del 07.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gioco.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara.”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto:

In via principale: riqualificare la condotta del Sig. Lorenzo Paolucci da irriguardosa nei confronti dell’Arbitro a meramente irrispettosa e, per l’effetto, alla luce delle difese esposte e dei precedenti giurisprudenziali forniti, rideterminare la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara;

In via alternativa: nell’ipotesi in cui non si volessero ritenere valide e/o sufficienti le ragioni esposte a sostegno della tesi principale, ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo ad 1 giornata effettiva di gara, anche con commutazione dei turni di squalifica annullati con sanzione pecuniaria, nella misura di giustizia.

La società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo irragionevole e sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal suo tesserato nell’evento de quo.

Infatti, l’odierna reclamante evidenzia come le espressioni rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara debbano essere qualificate come irrispettose, mere espressioni di dissenso riguardo al suo operato, prive di ogni connotato offensivo o irriguardoso, pronunciate nelle fasi conclusive di una partita molto importante per la classifica di entrambe le squadre, in un contesto di forte tensione agonistica e morale. Sul punto la difesa della società reclamante cita alcune decisioni di questa Corte che, accogliendo le tesi dei reclamanti, per casi analoghi, riduce la squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Infine, la società S.S. Monopoli 1966 s.r.l. richiede l’applicazione di circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 marzo 2021, è comparso per la parte reclamante il Dott. Federico Sibillano il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

L’espressione rivolta dal calciatore della società reclamante all’indirizzo dell’arbitro, di cui al referto è la seguente: “Ti vuoi svegliare, che cazzo fai”.

Si tratta quindi di valutare, tenuto conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte all’arbitro dal calciatore della società S.S. Monopoli 1966 s.r.l..

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, in quanto l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., non può essere ritenuta meramente irrispettosa, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00.

L’attenuazione della sanzione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell’art. 13 C.G.S. in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, meritano una valutazione mitigata, anche alla luce dei già richiamati precedenti.

Viceversa questa Corte non ritiene di dover dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, C.G.S., in quanto dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione inflitta rideterminata nella squalifica per una giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

 

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