F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 148/CSA pubblicata il 12 Aprile 2021 – U.S. Avellino 1912 N. RG 157/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 148/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

 

N. RG 157/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 148/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Massiliano Atelli Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 2 aprile 2021 a seguito del reclamo numero RG 157/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Avellino 1912 avverso la sanzione dell'inibizione a tutto il 30.04.2021 e ammenda di € 500,00 inflitta al sig. Di Somma Salvatore seguito gara Catania/Avellino del 21.03.2021 la seguente

DECISIONE

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 389/DIV del 23.3.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza del giorno 2.4.2021, l’avv. Atelli;

Udito l’Avv. l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante nonché il Sig. Di Somma Salvatore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitta la contestata sanzione al Di Somma per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara (r.IV uff. panchina aggiuntiva).

In data 30.3.2021 (preceduto da preannuncio del 24.3.2021) perveniva il reclamo proposto dalla società società U.S. Avellino 1912, che – nel considerare la condotta tenuta dal Di Somma un mero gesto irrispettoso, ma non offensivo, irriguardoso o ingiurioso – deduceva la sproporzione della sanzione inflitta, e, richiamando precedenti ritenuti confacenti di questa Corte, instava per una riduzione della inibizione al presofferto, con annullamento dell’ammenda, e, in subordine, per una riduzione della inibizione nella misura ritenuta di giustizia, parimenti con annullamento dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il gravame è in parte da accogliere.

In effetti, la sanzione dell’inibizione, nella concreta misura inflitta, appare sovrabbondante rispetto alla gravità del comportamento complessivo del tesserato, al quale, per le esatte parole espresse, per come riferite dal IV uomo, non è addebitabile un comportamento irriguardoso, minaccioso o offensivo nei confronti del medesimo, bensì più semplicemente irrispettoso. Anche in ragione di ciò, ritiene di contro questa Corte di confermare l’ammenda, come elevata dal Giudice sportivo.

In ragione di tutto quanto precede, questa Corte accoglie in parte il gravame, nei termini di cui in parte motiva, e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione fino all’11.04.2021, confermando la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione fino all’11.04.2021.

Conferma la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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