F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 180/CSA pubblicata il 14 Maggio 2021 – Calcio Lecco 1912 S.R.L. N. 190/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 180/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 190/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 180/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Fabio Di Cagno – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 190/CSA/2020-2021, proposto dalla Società Calcio Lecco 1912 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 440/DIV del 27.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 06.05.2021, l’Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Lecco 1912 s.r.l., ha proposto reclamo d’urgenza, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 440/DIV del 27.04.2021, riguardanti il dirigente, Sig. Fracchiolla Domenico ed i calciatori, Sigg.ri Borsellini Davide e Malgrati Andrea, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Lucchese/Lecco del 25.04.2021.

Con le predette decisioni, il Giudice Sportivo ha comminato al dirigente l’inibizione fino al 04.05.2021 ed un’ammenda di € 500,00 ed ha squalificato entrambi i calciatori per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti:

Fracchiolla Domenico: “per proteste verso l’arbitro durante la gara (p. agg.)”.

Borsellini Davide: “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro al termine della gara (r. proc. fed.).”.

Malgrati Andrea: “per comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro al termine della gara (r. proc. fed.).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare la sanzione irrogata al calciatore Borsellini Davide, o in subordine convertire la stessa in ammenda o, in estremo subordine, applicare la sanzione ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche ad una giornata di squalifica; in relazione alla squalifica di Malgrati Andrea, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convertire la sanzione in ammenda o, in subordine, ridurre la stessa ad una giornata di squalifica; in relazione alla sanzione irrogata al dirigente Fracchiolla Domenico, la riduzione della stessa nella sola pena dell’ammenda.”.

La società Calcio Lecco 1912 s.r.l. ritiene la contestazione nei confronti del proprio dirigente, Sig. Fracchiolla Domenico, generica (proteste) e pertanto meritevole di nuova valutazione con conseguente riduzione della sanzione alla sola ammenda, in linea con i precedenti di questa Corte.

Per quanto attiene, invece, alla sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Borsellini Davide, rileva che lo stesso non avrebbe tenuto alcun comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara in quanto la frase a lui rivolta si sostanzierebbe in una valutazione soggettiva della direzione di gara e quindi rientrante nel c.d. “diritto di critica”.

Sempre secondo la tesi difensiva, anche la sanzione inflitta al calciatore, Sig. Malgrati Andrea, deve essere rivalutata e derubricata a comportamento irriguardoso, con riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara.

Entrambi i giocatori hanno rilasciato dichiarazioni di scuse, allegate al ricorso introduttivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 06 maggio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso della società, relativo al dirigente, Sig. Fracchiolla Domenico, debba essere respinto così come quello riguardante il calciatore, Sig. Malgrati Andrea. L’impugnazione relativa alla sanzione irrogata al calciatore, Sig. Borsellini Davide, deve essere invece accolta per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Per quanto riguarda il reclamo avverso le sanzioni inflitte al dirigente, Sig. Fracchiolla Domenico, devesi rilevare che, in effetti, la motivazione del Giudice Sportivo ed il referto del direttore di gara, sono alquanto generici e per tale motivo la Corte ha deciso di sentire l’arbitro sul punto.

Il Sig. Marco Acanfora, arbitro della gara in questione, raggiunto telefonicamente, ha precisato che le proteste del dirigente della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. sono consistite in vivaci contestazioni del suo operato, dopo l’esecuzione di un calcio di rigore da parte della Lucchese. Il Sig. Fracchiolla si è alzato dalla panchina facendo ampi gesti con le braccia al suo indirizzo.

Ne consegue che nel caso di specie siamo in presenza di una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. e pertanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono giuste e congrue rispetto a quanto effettivamente accaduto durante la gara per cui è causa e quindi non suscettibili di alcuna riduzione.

In ordine al reclamo concernente le squalifiche per due giornate effettive di gara, comminate ai due calciatori della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., questa Corte, ritiene di dover fare un distinguo: per il calciatore, Sig. Borsellini Davide, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

Questa riduzione della sanzione viene effettuata anche ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata.

Quanto alla posizione dell’altro calciatore della società reclamante, Sig. Malgrati Andrea, questa risulta essere diversa, perché il giocatore ricopre anche la qualifica di capitano della squadra ed il suo comportamento, precedente e successivo all’espulsione, riveste il carattere della condotta irriguardosa, prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., con la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

Non si ritiene, quindi, di dare ingresso a circostanze attenuanti e le scuse fatte pervenire, allegate al ricorso introduttivo, sono tardive e dunque non idonee a giustificare una riduzione della sanzione.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società Calcio Lecco 1912 s.r.l., deve essere respinto per quanto riguarda la sanzione dell’inibizione fino al 04.05.2021 e dell’ammenda di € 500,00, comminata al dirigente, Sig. Fracchiolla Domenico e la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Sig. Malgrati Andrea ed accolto per quanto riguarda la sanzione della squalifica inflitta al calciatore, Sig. Borsellino Davide che pertanto deve essere ridotta a una giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro per la posizione del Sig. Fracchiolla Domenico, respinge; calc. Borsellini Davide accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad una (1) giornata effettiva di gara, con ammenda di € 500,00; calc. Malgrati Andrea, respinge. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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