F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 186/CSA pubblicata il 14 Maggio 2021 – Potenza Calcio S.R.L. N. 182/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 186/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 182/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 186/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 182/CSA/2020-2021, proposto dalla società Potenza Calcio s.r.l.;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 433/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 30.04.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Fabio Di Cagno; Udito l’Avv. Federico Sibillano per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclami del 26.04.2021, preceduti da rituale preannuncio, la società Potenza Calcio s.r.l. ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 19.04.2021 (C.U. n. 433/DIV) con le quale sono state irrogate, rispettivamente: ad essa società l’ammenda di € 3.000,00 “perché persone ammesse in tribuna dalla società rivolgevano durante la gara e al termine della stessa reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale. I medesimi lanciavano sul terreno di gioco due bottiglie d’acqua semipiene senza conseguenze”; al dirigente sig. Caiata Salvatore l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC sino a tutto il 5 maggio 2021 e l’ammenda di € 1.000,00 “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (recidiva, p. aggiuntiva, r. IV uff.)”. Episodi occorsi durante la gara Potenza – Monopoli disputata il 18.04.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone B.

La sanzione a carico della società è stata comminata a fronte delle concordi risultanze dei rapporti del Commissario di Campo, del collaboratore della Procura Federale e del 1° Assistente: quest’ultimo, in particolare, ha riferito che “a partire dal 25° del 2t e fino al termine della gara ricevevo numerosi insulti del tipo: figlio di puttana, guardalinee pezzo di merda, bastardo guardalinee, non ci torni a casa. Le frasi arrivavano dalla tribuna alle mie spalle da più persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società Potenza Calcio”.

Quanto al dirigente, ha riferito il quarto ufficiale che “al 28° 2t. Richiamavo l’arbitro per far espellere il sig. Caiata Salvatore dirigente della Soc. Potenza, perché dopo una decisione del collega si alzava dalla panchina e urlava ma che cazzo fai? Non vedi che è rigore? Siete scandalosi”.

La reclamante non nega che alcune persone presenti in tribuna abbiano rivolto frasi irriguardose ed offensive all’indirizzo dell’Assistente, sottolineando, tuttavia, il pronto intervento dei dirigenti della società per ottenere la cessazione di tali comportamenti e negando, per tale motivo, che analoghe espressioni fossero state pronunciate anche al termine della gara, contrariamente a quanto motivato dal Giudice Sportivo. Quanto al lancio delle bottigliette, la reclamante nega la pericolosità dell’episodio, osservando come le stesse fossero cadute sulla pista di atletica senza raggiungere il terreno di gioco e senza minacciare l’incolumità di alcuno. Chiede pertanto una riduzione al minimo della misura dell’ammenda. La reclamante, inoltre, lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al proprio dirigente, sul presupposto che la frase da costui pronunciata, peraltro nel contesto di particolare tensione determinato dall’importanza della gara e dalla mancata concessione di un evidente calcio di rigore in favore della propria squadra, fosse priva di reale portata offensiva, in quanto manifestazione di una legittima espressione del diritto di critica o, comunque, di un semplice comportamento irrispettoso e poco consono. Lamenta inoltre la contestazione della recidiva, sul presupposto della diversità dei precedenti disciplinari riportati dal medesimo dirigente e che, in quanto aventi ad oggetto comportamenti irriguardosi nei confronti dei direttori di gara, differirebbero dall’episodio in questione, privo di alcuna portata offensiva.

Chiede pertanto la riduzione dell’inibizione al presofferto e l’annullamento dell’ammenda o, in alternativa, l’annullamento o la riduzione della sola ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo avverso la sanzione inflitta alla società è infondato, mentre può essere solo parzialmente accolto il reclamo avverso la sanzione comminata al dirigente.

La reclamante, difatti, lamenta che le frasi offensive rivolte all’assistente si sarebbero esaurite in unico contesto e non sarebbero state reiterate al termine della gara, come invece è dato leggere nella decisione impugnata. Senonchè, l’assistente n. 1 ha riferito che gli insulti si sono protratti “a partire dal 25 del 2t sino al termine della gara”, sicchè appare corretta la decisione assunta sul punto dal Giudice Sportivo. Altrettanto infondato è il preteso ridimensionamento dell’episodio del lancio delle bottigliette, non potendosi negare la pericolosità del gesto, indipendentemente dal fatto che gli oggetti avessero o meno raggiunto il terreno di gioco o, peggio, persone presenti nel recinto.

In ogni caso, a conferma della giusta entità della sanzione, si deve osservare come le condotte illecite fossero riconducibili, come opportunamente sottolineato dallo stesso Giudie Sportivo, non già a semplici tifosi (essendosi la gara giocata a porte chiuse causa pandemia), bensì a “persone ammesse in tribuna dalla società”, cioè a persone dei cui comportamenti la società era ed è da ritenere diretta responsabile.

Quanto al reclamo nell’interesse del dirigente sig. Caiata Salvatore, va escluso che la frase “siete scandalosi”, peraltro accompagnata da un’espressione volgare, possa considerarsi come mera espressione del diritto di critica, non potendosene invece negare la portata offensiva o quantomeno irriguardosa. Anche la recidiva appare opportunamente contestata, considerati i precedenti disciplinari a carico del medesimo dirigente (ricordando che l’art. 36 C.G.S. non distingue tra la condotta offensiva o irriguardosa nei confronti del direttore di gara).

Può invece essere valorizzata, seppure ai soli fini della riduzione della ammenda (ferma quindi l’inibizione), la portata offensiva limitata (ma non sino al punto da escluderla in toto)  dell’espressione “siete scandalosi”, peraltro isolatamente pronunciata in relazione ad uno specifico episodio (la mancata concessione di un calcio di rigore) e senza alcun seguito di proteste in occasione dell’allontanamento dal campo.

P.Q.M.

Respinge in relazione all’ammenda inflitta alla società.

Accoglie parzialmente in relazione alla sanzione irrogata al Sig. Caiata Salvatore e, per l’effetto, riduce l’ammenda a € 500,00 e conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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