F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 189/CSA pubblicata il 14 Maggio 2021 – Cavese 1919 S.R.L. N. 185/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 189/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 185/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 189/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 185/CSA/2020-2021, proposto dalla Cavese 1919 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 83/PR3 del 21.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.04.2021, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza dell’Avv. William Trucillo per la parte reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cavese 1919 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 83/ del 21.04.2021), in relazione alla gara del Campionato del 2 Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti”, Girone F, Cavese/Paganese del 17.04.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un’ammenda di € 4.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché un numero considerevole di propri sostenitori, al termine della gara, entrava prima in campo e poi accedeva agli spogliatoi, anche in violazione delle prescrizioni in vigore previste dai protocolli sanitari volti al contenimento della diffusione del virus Covid 19 (r.A.A.).”. L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione ed, in subordine, un’equa riduzione della stessa.

La società Cavese 1919 s.r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo ingiusta ed illegittima, rispetto a quanto effettivamente accaduto nell’evento per cui è causa e, con il ricorso, espone la dinamica dei fatti, di seguito riportata. L’odierna società reclamante sottolinea, con il ricorso introduttivo, un palese travisamento dei fatti da parte dell’Assistente dell’Arbitro, in quanto sugli spalti vi erano i soli atleti non impegnati per la gara in questione, gli atleti facenti parte del “Gruppo Squadra” delle due società, con i dirigenti ed il personale delle due squadre in campo.

Alle ore 17:00, terminata la gara, si sono radunati sulle gradinate gli atleti delle squadre nazionali under 15 ed under 16, chiamati all’espletamento dei tamponi, in vista delle gare del 19.04.21.

Il cancello, posto all’interno della recinzione che separa il terreno di gioco dagli spalti, è stato aperto dal custode dell’impianto, solo dopo il rientro delle squadre negli spogliatoi al solo fine di consentire ai tesserati delle due squadre non impegnati, di raggiungere il punto di raccolta nei pressi degli spogliatoi, per poi abbandonare lo stadio.

Il custode, successivamente, ha consentito al gruppo della squadra giovanile under 16 di raggiungere la zona antistante gli spogliatoi per poter essere sottoposti al tampone. Gli stessi calciatori hanno poi utilizzato gli spogliatoi liberi per prepararsi all’allenamento di rifinitura, in vista della gara del 19.04.21. Quindi, i calciatori della under 16 hanno raggiunto gli spogliatoi per sottoporsi al tampone e per prepararsi all’allenamento, utilizzando uno spogliatoio libero e non venendo mai a contatto con i calciatori partecipanti al Campionato Primavera.

Di qui il travisamento dei fatti da parte dell’Assistente dell’Arbitro.

La società reclamante evidenzia altresì, in ordine al rispetto del protocollo Covid 19, come sia particolarmente sensibile ed attenta al rispetto della normativa in vigore, a tutela dei propri atleti tanto da investire enormi risorse nella sanificazione delle strutture sportive. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 aprile 2021, è comparso l’Avv. William Trucillo per la parte reclamante il quale, dopo aver illustrato i motivi del ricorso, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, fermo restando il principio dettato dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara, circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’Assistente dell’Arbitro della gara in esame.

L’assistente, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che fra le persone non identificate, che hanno festeggiato negli spogliatoi, vi erano alcune che indossavano la tuta della società Cavese, ma la maggior parte di queste persone erano vestite normalmente e non erano riconducibili alla società.

Resta comunque il fatto che l’accesso alla zona spogliatoi è consentito solo alle persone elencate nella distinta di giuoco, che il dirigente accompagnatore ufficiale della società consegna all’arbitro prima dell’inizio della gara, oltre al personale di servizio e questo secondo le direttive del Protocollo sanitario.

Nel caso che ci riguarda, quindi, vi è stata una violazione del Protocollo sanitario e della normativa federale quanto alla presenza di persone non autorizzate nella zona spogliatoi (mancato rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza) e non ha rilevanza il fatto che gli atleti del settore giovanile si recassero nell’ambulatorio adiacente agli spogliatoi per effettuare il tampone, in quanto quando negli spogliatoi sono presenti i calciatori e gli ufficiali di gara non è ammessa, anche nei luoghi limitrofi, la presenza di altre persone diverse da quelle autorizzate, e questo sulla base del Protocollo sanitario e della distinta di giuoco.

La società pertanto avrebbe dovuto far eseguire i tamponi al gruppo squadra under 16, presso l’ambulatorio collocato nella zona spogliatoi e successivamente consentire l’utilizzo degli spogliatoi, solo dopo il completo abbandono dell’impianto sportivo da parte dei due “Gruppi Squadra”, partecipanti al Campionato Primavera e degli ufficiali di gara e quindi quando l’area in questione fosse completamente libera dalla presenza di altre persone.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità di quanto accaduto al termine della gara.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti una sanzione adeguata, trattandosi nel caso specifico di una palese violazione della normativa federale e del Protocollo sanitario volto al contenimento della diffusione del virus Covid 19.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, in ogni caso, eccessivamente afflittiva, rispetto alle violazioni contestate e pertanto, si ritiene di ridurla nella misura di € 3.000,00.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Cavese 1919 s.r.l., deve essere parzialmente accolto, con la conseguente riduzione della sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

P.Q.M.

Sentito l’Assistente Arbitrale, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it