F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 191/CSA pubblicata il 17 Maggio 2021 – Sig. Conti Fabio Massimo N. 193/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 191/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 193/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 191/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 193/CSA/2020-2021, proposto dal sig. Conti Fabio Massimo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 27.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 440/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento; Relatore nell'udienza del giorno 06.05.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Stefano Giuseppe Cappelli per il reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.04.2021, preceduto da rituale preannuncio, il sig. Conti Fabio Massimo, A.U. e legale rapp.te p.t. della società Fermana F.C., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 27.04.2021 (C.U. n. 440/DIV) con la quale gli è stata irrogata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC sino a tutto il 31 maggio 2021 e ammenda di € 500,00 “per comportamento reiteratamente offensivo verso la quaterna  arbitrale al termine della gara” (Fermana – Virtus Vecomp Verona disputata il 25.04.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone B).

La sanzione è stata comminata a fronte dei rapporti dell’Arbitro (supplemento), del Commissario di Campo e del collaboratore della Procura Federale.

Mentre il primo riferisce che il Conti, dopo essersi avvicinato al Direttore di Gara ed essersi e qualificato, aveva profferito le frasi “ci tenevo a dirvi che fate schifo. Tutti e quattro vi dovere vergognare. Chi cazzo vi ha mandato! Siete vergognosi e in mala fede”, gli altri due riferiscono concordemente nei seguenti termini le frasi pronunciate: “vergognati te lo ha detto anche il IV uomo che era fallo.

Inoltre dopo avergli stretto la mano continuava con la protesta urlandogli: somaro, per la Madonna”. Il reclamante evidenzia innanzi tutto l’incongruenza e la contraddittorietà dei referti e riconosce di avere effettivamente pronunciato solo le frasi come riportate dal Commissario di Campo e dal Collaboratore della Proc. Fed. sostiene tuttavia che tali frasi non sarebbero da considerarsi ingiuriose, né minacciose o gravemente offensive e, come tali, non tanto gravi da comportare addirittura la doppia sanzione dell’inibizione e dell’ammenda.

Il reclamante lamenta inoltre l’eccessiva afflittività della sanzione, se relazionata ad un episodio occorso in un momento di particolare tensione immediatamente dopo il termine della gara, episodio comunque integrante gli estremi di un mero dissenso rispetto ad una decisione del Direttore di Gara (mancata concessione di un calcio di rigore) che, di fatto, aveva determinato la sconfitta della propria squadra. Invoca inoltre, quale circostanza attenuante, la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico.

Conclude pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato o, subordine, per il mantenimento della sola ammenda ed in ulteriore subordine per una congrua riduzione dell’inibizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo può essere accolto negli stretti limiti di cui al dispositivo.

Va innanzi tutto evidenziato che non può essere valorizzata, in termini di contraddittorietà (e quindi di inattendibilità), la diversa refertazione dell’Arbitro da un lato e del Commissario di Campo e del Collaboratore della Procura Federale, dall’altro, posto che il diverso  posizionamento di tali soggetti, rispetto al Conti, non esclude che costoro possano avere rispettivamente percepito solo alcune delle frasi da quest’ultimo pronunciate.

In ogni caso, pur volendosi attenere ai soli referti del C.d.C. e del Coll. Proc. Fed. (le cui risultanze sono riconosciute dal reclamante), non può negarsi la portata ingiuriosa o quantomeno irriguardosa delle espressioni “vergognati”, “somaro” (quindi reiterate), espressioni che evidentemente nulla hanno a che vedere con una qualsiasi forma di protesta composta.

Nel ricordare che la fattispecie viene punita dall’art. 34, comma 2, lett. a), C.G.S. con la sanzione minima dell’inibizione di un mese e ritenuta congrua la sanzione dell’ammenda, anche in considerazione del fatto che il dirigente sembra essersi diretto verso l’Arbitro al precipuo fine di attingerlo con le espressioni profferite, può essere riservato un modesto rilievo, in funzione di una mitigazione della sanzione, non tanto all’assenza di precedenti disciplinari in capo al reclamante (diversamente, sarebbe scattata l’aggravante della recidiva), quanto piuttosto alla constatazione che l’episodio si è risolto in un unico contesto con la pronuncia di espressioni di modesta portata offensiva.

P.Q.M.

 accoglie parzialmente e, per l’effetto riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 20.05.2021. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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