F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 194/CSA pubblicata il 21 Maggio 2021- S.S. Arezzo S.r.l. N. 162/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 194/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 162/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 194/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Stefano Agamennone Componente (relatore)

Paolo Tartaglia Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 162 del 2021, proposto dalla società SS Arezzo s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Gioco Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV del 30.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 14 maggio 2021, l’Avv. Stefano Agamennone, con la presenza dell’Avv Luigi Toppetta per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La SS Arezzo s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Roberto Stellone, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Gioco Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 398 del 30.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Sudtirol/Arezzo del 28.03.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive” (r. proc fed.) La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della squalifica dell’allenatore “ad una giornata”.

La società Arezzo a.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo infondata e, subordinatamente, eccessivamente gravosa rispetto all’effettivo accadimento dei fatti.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, il sig. Stellone a fine gara si sarebbe avvicinato al direttore di gara per scambiare “delle opinioni in ordine ad episodi di gioco utilizzando un linguaggio civile e rispettoso dei ruoli tanto che l’arbitro non ha mosso alcun rilievo.Subito dopo il sig. Stellone ha fatto rientro negli spogliatoi lasciandosi l’arbitro ed i suoi collaboratori alle spalle a poca distanza”.

Secondo la reclamante i rappresentanti della Procura Federale, che hanno redatto il verbale, avrebbero confuso il sig. Stellone con un altro tesserato della società, che al termine della gara avrebbe avuto un diverbio con alcuni tesserati della squadra avversaria.

Questa Corte, all’esito della riunione tenutasi il 9 aprile 2021, ha ritenuto opportuno effettuare accertamenti istruttori in ordine alla puntuale individuazione del soggetto che ha profferito le parole in contestazione sulla base delle deduzioni difensive, dei documenti prodotti e di quanto riferito dall’arbitro, per cui ha disposto accertamenti da parte della Procura Federale, che nei tempi assegnati ha provveduto ad acquisire le dichiarazioni del Direttore di gara ed una relazione integrativa da parte del collaboratore che aveva assistito alla stessa , in ordine a quanto accaduto al termine della partita.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 maggio 2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Luigi Toppetta, il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base della relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, il quale ha rilevato che a fine gara l’allenatore dell’Arezzo avrebbe proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, il quale ha dichiarato di non averle sentite.

Secondo la difesa della reclamante le espressioni contestate sarebbero state proferite a fine gara da altro tesserato della società, non all’indirizzo del direttore di gara, ma di un tesserato della squadra avversaria.

L’Arbitro, sentito dal rappresentante della Procura Federale, ha confermato di non aver udito a fine gara le espressioni ingiuriose riportate nella propria relazione dal collaboratore della Procura Federale.

Lo stesso collaboratore, nel supplemento allegato, ha confermato, sia di aver udito “chiaramente e distintamente” le parole ingiuriose, sia che a pronunciare le stesse sia stato lo Stellone.

La difesa dell’Arezzo ha insistito nel sostenere che a pronunciare le frasi in contestazione sia stato altro tesserato della società.

Questa Corte ritiene che dagli atti e dai supplementi acquisiti emerge che non sussistono dubbi circa il fatto che siano state rivolte all’indirizzo dell’arbitro, a fine gara, parole ingiuriose e che a pronunciare le stesse sia stato il sig. Stellone.

Il fatto però che né l’arbitro né i suoi collaboratori le abbiano sentite, dimostra che le espressioni non sono state proferite con particolare pervicacia e per tale ragione la Corte ritiene che il gesto sia meno grave rispetto a quello valutato dal Giudice Sportivo, per cui la sanzione merita di essere ridotta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla S.S. Arezzo s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a una (1) giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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