F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 197/CSA pubblicata il 24 Maggio 2021- U.S. Grosseto 1912 N. 206/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 197/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 206/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 197/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 206 del 2021, proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 e dal sig. Lamberto Magrini

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 10.05.2021 di cui al Com. Uff. n. 455/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 20.05.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Uditi l’Avv. Vossi Pierluigi per entrambi i reclamanti ed il sig. Lamberto Magrini di persona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 13.05.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Grosseto 1912 ed il sig. Lamberto Magrini, allenatore della 1^ squadra, hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 10.05.2021 (C.U. n. 455/DIV) con la quale è stata irrogata ad esso Magrini la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara “per comportamento gravemente irriguardoso e offensivo verso le istituzioni calcistiche” (gara Lecco – Grosseto disputata il 09.05.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone A).

La sanzione è stata comminata a fronte dei rapporti del Delegato di Lega e del Collaboratore della Procura Federale, i quali hanno concordemente riferito che al 23° circa del secondo tempo, in occasione di un calcio di rigore concesso alla squadra del Lecco, l’allenatore del Grosseto sig. Lamberto Magrini aveva pesantemente apostrofato il Delegato di Lega sig. Maurizio Pozzoli, dapprima protestando per la riduzione della squalifica di cui avevano usufruito due calciatori del Lecco, mettendo in dubbio l’imparzialità di chi tale decisione aveva assunto (“non si è mai visto nella storia del calcio che la Lega tolga 2 giornate di squalifica a due calciatori ed ora me li ritrovo in campo, questa è la riprova (facendo riferimento al calcio di rigore assegnato) che state completando l’opera”) e, quindi, indirizzandogli l’espressione “siete una massa di coglioni”. I reclamanti sostengono che il Magrini, nell’occasione, aveva sì vivacemente protestato per la riduzione della squalifica ai calciatori del Lecco, ma che la protesta era stata diretta al Quarto Ufficiale e non già al Delegato di Lega.

Con riferimento a quest’ultimo, in sede di discussione esso Magrini ne ha ipotizzato la scarsa attendibilità, a suo dire imputabile a precedenti episodi che li avevano visti protagonisti. Ha inoltre confermato le modalità della protesta e di aver pronunciato la frase (riportata nel rapporto del Delegato di Lega) “scriva pure quel che cazzo vuole tanto ci vediamo tutti in Tribunale”, ma ha negato di aver pronunciato la frase “siete una massa di c…”. Concludono quindi i reclamanti per la revoca/annullamento della sanzione disciplinare o, in subordine, per un’equa riduzione della medesima a fronte della tenuità della condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo può essere accolto solo in parte.

Premesso che le risultanze dei rapporti del Collaboratore della Procura Federale e del Delegato di Lega, in quanto assolutamente concordi, escludono in radice che quest’ultimo, nel redigere il proprio rapporto, possa aver “calcato la mano” per ragioni di astio personale, tali risultanze comprovano pienamente, ex art. 61 C.G.S., il comportamento del Magrini tanto gravemente antisportivo, per avere messo in dubbio l’imparzialità degli organi di giustizia, quanto gravemente irriguardoso nei confronti delle istituzioni calcistiche in generale (“scriva pure …”; “siete tutti una massa di c….”).

Da tale punto di vista, resta irrilevante che il destinatario di tale colorite proteste possa essere stato il Quarto Ufficiale o il Delegato di Lega.

Ciò premesso ed acclarato, può essere valutata favorevolmente la richiesta di una riduzione della squalifica per quattro giornate di gara, in considerazione del fatto che l’episodio, piuttosto che da ascrivere ad una consapevole e deliberata volontà offensiva delle istituzioni calcistiche, sembra piuttosto potersi inquadrare nel contesto di una protesta gravemente irriguardosa, sicuramente eccessiva ed esecrabile, ma comunque isolata. Si ritiene quindi di poter ridurre la sanzione alla squalifica a tre giornate effettive di gara, anche constatando che la più grave sanzione della squalifica per quattro giornate viene prevista dal C.G.S. (art. 36) come sanzione minima per i comportamenti gravemente irriguardosi dei calciatori e tecnici che sfociano in un contatto fisico con gli ufficiali di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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