F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 200/CSA pubblicata il 27 Maggio 2021- U.S. Avellino 1912 S.r.l. N. 197/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 197/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Paolo Tartaglia Componente (relatore)

Stefano Agamennone Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro di RG 197/CSA/2020-2021, proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio, avv. Monica Fiorillo e Gianpaolo Calò

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 14/05/2021, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Filippo Pandolfi per delega;

FATTO E DIRITTO

La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CAVESE e AVELLINO del 02/05/2021, ha inflitto al Dirigente Tommaso Aloisi l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 2 18/05/2021 nonché l’ammenda di € 500,00 “per comportamento non regolare in campo e proteste verso l’Arbitro”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione della inibizione al presofferto con annullamento dell’ammenda di € 500,00, in via subordinata, l’annullamento dell’ammenda e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione della inibizione e la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha affermato che il suo comportamento nei confronti dell’Arbitro non doveva considerarsi né offensivo né irriguardoso, essendo consistito in un mero comportamento non regolamentare. La Corte, in considerazione del comportamento non particolarmente grave dell’Aloisi che è consistito soltanto in una protesta animata contro la decisione arbitrale, ritiene parzialmente fondato il ricorso annullando nei confronti del Sig. Tommaso Aloisi la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e confermando, invece, la inibizione fino al 18/05 p.v.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it