F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 201/CSA pubblicata il 27 Maggio 2021- U.S. Avellino 1912 S.r.l. N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Paolo Tartaglia Componente (relatore)
Stefano Agamennone Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di RG 198/CSA/2020-2021, proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio, avv. Monica Fiorillo e Gianpaolo Calò
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14/05/2020, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Filippo Pandolfi per delega; FATTO E DIRITTO
La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CAVESE e AVELLINO del 02/05/2021, ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Miceli Mirko “perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria”. 2 A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due a una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata al calciatore, trattandosi, a suo avviso, di un mero scontro verbale, di un comportamento solo antisportivo.
La Corte ritiene che il comportamento tenuto dal Miceli sia stato sia offensivo che provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria, così come rilevato dal Giudice Sportivo, e, pertanto, rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Respinge.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.