F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 201/CSA pubblicata il 27 Maggio 2021- U.S. Avellino 1912 S.r.l. N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Paolo Tartaglia Componente (relatore)

Stefano Agamennone Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 198/CSA/2020-2021, proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio, avv. Monica Fiorillo e Gianpaolo Calò

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14/05/2020, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Filippo Pandolfi per delega; FATTO E DIRITTO

La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CAVESE e AVELLINO del 02/05/2021, ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Miceli Mirko “perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria”. 2 A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due a una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata al calciatore, trattandosi, a suo avviso, di un mero scontro verbale, di un comportamento solo antisportivo.

La Corte ritiene che il comportamento tenuto dal Miceli sia stato sia offensivo che provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria, così come rilevato dal Giudice Sportivo, e, pertanto, rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it