F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 215/CSA pubblicata il 10 Giugno 2021- U.S. Avellino 1912 S.r.l. N. 224/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 215/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 224/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 215/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Nicolò Schillaci Componente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero RG 224/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Joel Baraye seguito gara Palermo/Avellino del 23.05.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 472/DIV del 24.05.2021)

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del giorno 28.05.2021 tenutasi in videoconferenza l’avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 24 maggio 2021, la società U.S. Avellino 1912 S.r.l preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul C.U. n. 472/DIV del 24 maggio 2021, per i fatti relativi alla gara PALERMO – AVELLINO del 23 maggio 2021, valevole per il Primo Turno di andata della Fase Nazionale dei Play Off 2020/2021. 2 Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società U.S. Avellino 1912 S.r.l, con nota trasmessa in data 27 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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