F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 125/CSA pubblicata il 24 Marzo 2021 – A.S.D. Atlante Grosseto/Athletic Calcio a Cinque N. RG 120/CSA/2020-2021REGISTRO RECLAMI N. 125/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 120/CSA/2020-2021REGISTRO RECLAMI

N. 125/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                        Presidente

Paolo Del Vecchio                             Componente

Andrea Lepore                                  Componente (relatore)

Antonio Cafiero                                 Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 120/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto avverso decisioni merito gara Atlante Grosseto/Athletic Calcio a Cinque del 23.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 8 marzo 2021, la società Atlante Grosseto propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo (C.u. n. 708 del 24 febbraio 2012 – Div. calcio a 5) per la gara di cui in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso in primo grado vertente sulla presunta posizione irregolare del calciatore Aiello Alex dell’Athletic Calcio a 5.

Ritenendo indispensabile per l’autorizzazione alla partecipazione dell’attività agonistica dei giovani calciatori il rinnovo annuale dei documenti indicati all’art. 34, comma 3, N.O.I.F., la ricorrente lamenta nello specifico che il giocatore Aiello, non ancora sedicenne, non sarebbe stato in posizione regolare per la gara in questione in quanto la convenuta Athletic non avrebbe depositato presso gli Uffici del Comitato regionale LND della Liguria, per la stagione 2020/2021, una nuova relazione attestante segnatamente la maturità psico-fisica del calciatore.

L’Athletic respinge ogni accusa, sostenendo che tale specifica attestazione non abbia alcuna scadenza e, una volta ottenuta (cfr. C.u. n. 51/a del 13.2.2020 di cui in atti), valga fino al compimento del sedicesimo anno di età del giocatore.

Dello stesso avviso è stato anche il giudice di prime cure, secondo il quale dagli «accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Ligure risulta che Aiello Alex, tesserato per la società A.S.D. Athletic Calcio a 5 ha ottenuto l’attestato previsto dal predetto art. 34 delle N.O.I.F. in data 13 febbraio 2020 come da comunicato ufficiale N.51/a del 13.2.2020. Il suddetto atleta essendo nato il 2.2.2005 con la predetta autorizzazione ha potuto prendere regolarmente parte a tutte le gare disputate dalla società di appartenenza fino al compimento del sedicesimo anno di età, cioè il 2.2.2021, a decorrere del quale come è noto l’autorizzazione in questione non è più richiesta.

Di conseguenza, poiché l’incontro oggetto di contestazione da parte della Società A.S.D. Atlante Grosseto si è svolto in data 23.01.2021, la partecipazione di Aiello Alex deve considerarsi regolare in quanto ricompresa nell’autorizzazione rilasciata il 13 febbraio 2020 che cessava la sua vigenza il 2.2.2021».

L’Atlante Grosseto, tuttavia, ribadisce in appello la propria posizione e chiede, pertanto, che venga dichiarata la posizione irregolare del giovane calciatore e, di conseguenza, che venga irrogata la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0 a 6 ai danni dell’Athletic Calcio a 5. Quest’ultima si oppone, proponendo le argomentazioni già esposte in primo grado.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo verte sulla durata della validità del documento attestante la “maturità psicofisica” del calciatore Aiello, che, a parere della ricorrente, sarebbe di un solo anno, come quello rilasciato per l’idoneità all’attività agonistica. La norma non prevede alcun termine, è lacunosa sul punto e va dunque interpretata, necessariamente, sotto il profilo letterale e funzionale.

Orbene, in primo luogo, osservando la lettera del comma 3 dell’art. 34 N.O.I.F. (vedi anche C.u. LND n. 45/A del 5 agosto 2020), il legislatore federale, con riguardo all’idoneità specifica all’attività agonistica, ottemperando alla normativa nazionale (d.m. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità - «Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica»), richiede un “certificato medico” per l’atleta; con riguardo, invece, alla maturità psico-fisica, una “relazione”.

Sul punto si rileva che la “certificazione” di idoneità all’attività agonistica, ai sensi del prefato d.m. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, deve essere obbligatoriamente rilasciata da un medico specializzato in Medicina dello sport (art. 2, d.m. 18 febbraio cit., in combinato disposto con art. 5, ult. comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33); mentre la “relazione” di maturità, al contrario, poiché è utilizzata per attestare la predisposizione del giovane all’attività agonistica, per la valutazione della quale è necessaria una conoscenza del calciatore nelle diverse fasi della crescita, deve essere redatta, non a caso, o dal medico sociale o da un medico di famiglia.

La “certificazione” ad inizio di ogni stagione mira alla concreta verifica dello stato di salute dell’atleta ed è fondamentale per la tutela dell’integrità fisica del giovane. Là dove la “relazione” del medico sociale o di famiglia sulla “maturità psico-fisica” tende a valutare se, al momento di intraprendere l’attività agonistica, il giovane sia “maturo” per una partecipazione a una competizione di tal genere, esaurendosi in quella specifica attestazione.

Sì che, se tale verifica viene compiuta, come nel caso di specie, a quindici anni, risulta arduo comprendere come il giovane calciatore possa perdere tale maturità qualche mese dopo, nella stagione successiva, quasi a sedici anni, età dalla quale la relazione non è più richiesta.

Tanto chiarito, questa Corte ritiene che il rinnovo annuale dei documenti richiesti dal legislatore (nazionale e federale) per l’attività agonistica dei giovani calciatori sia soltanto riferito al “certificato medico” di cui alla lett. a) e non alla “relazione” di cui alla lett. b) del comma 3, art. 34 N.O.I.F., la quale, una volta rilasciata, ha durata fino al compimento del sedicesimo anno di età. Dello stesso parere sono anche gli Uffici del Comitato regionale ligure, interrogati già in primo grado, i quali, una volta autorizzato il calciatore Aiello, non hanno contestato alcuna documentazione alla società Athletic Calcio a 5. Risulta, dunque, condivisibile quanto deliberato dal giudice sportivo.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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