F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 133/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – Futsal Pistoia/Giovinazzo Calcio a 5 N. RG. 152/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 133/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 152/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 133/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Nicolò Schillaci Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 152/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S. Futsal Pistoia avverso decisioni merito gara Futsal Pistoia/Giovinazzo del Campionato Serie A2 Calcio a Cinque, 2020/2021, girone C, del 16.3.2021.

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 920 del 18.3.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentite le parti;

Relatore nell'udienza del giorno 22.3.2021 l’avv. Paolo Del Vecchio; Uditi il Sig. Alessandro Vannucchi Presidente della società reclamante e il Sig. Antonio Carlucci presidente della società Giovinazzo.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo rilevava che la gara in epigrafe non era stata disputata per il mancato arrivo sul terreno di giuoco entro il tempo regolamentare di attesa della Soc. Giovinazzo. La suddetta società motivava la propria assenza, specificando che quattro componenti della compagine erano risultati positivi ai tamponi molecolari pre gara effettuati presso un laboratorio convenzionato con la Federlab.

L’impossibilità di chiedere il rinvio della gara era stata causata dal ritardo da parte del laboratorio nel rilascio dei risultati dovuto ad una contaminazione, ragion per cui era stato necessario ripeterli in data 16 marzo, rendendo quindi di fatto impossibile richiedere nei tempi previsti il rinvio della partita.

Secondo il Giudice di primo grado, il caso in esame, pur rientrando analogicamente nella fattispecie prevista dall’art. 55 delle NOIF e nelle ipotesi di cui al Com. Uff. n. 173/A del 4.3.2021, per quel che concerne i termini abbreviati, è disciplinato dallo specifico protocollo siglato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, diramato con Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020, che, secondo il giudice di prime cure, ha valenza prevalente sulle procedure contemplate dai summenzionati art. 55 NOIF e C.U. n. 173/A.

Di conseguenza, considerata la positività di quattro calciatori della Giovinazzo, il giudice di prime cure ha ritenuto giustificata la mancata partecipazione alla gara sulla base di quanto prescritto dal predetto Com. Uff. 510/2020.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società Futsal Pistoia, rilevando un diverso inquadramento giuridico della fattispecie in esame. In particolare, secondo la reclamante, il protocollo citato sarebbe stato completamente disatteso e non applicato dalla società Giovinazzo che non ha inviato i referti almeno 24 ore prima della gara da disputare, producendo, quindi, tardivamente la documentazione utile al rinvio della partita da parte della Divisione; inoltre, la reclamante rilevava che secondo il protocollo “il tampone valido per la disputa della gara infrasettimanale è quello della partita del we e quindi il ritardo dovuto al disservizio di Federlab sui tamponi richiesti lunedì 15 marzo non può essere giustificativo per la causa di forza maggiore avendo la società Giovinazzo disputato regolarmente la gara sabato 13 marzo”; ancora, secondo la Futsal Pistoia, la società Giovinazzo avrebbe dovuto e potuto recarsi a Pistoia senza gli elementi che presentavano sintomi associatati al Coronavirus o, in alternativa, effettuare tamponi antigenici rapidi a risposta immediata per avere la certezza della positività dei propri calciatori. In proposito, la reclamante sottolinea come la società Giovinazzo non avesse nessuna certezza che i propri tesserati fossero realmente positivi al Covid-19, ma solo il sospetto, elemento che alla luce del predetto protocollo non sarebbe sufficiente a rinviare le partite, ritenendo sufficiente per il rinvio da parte della divisione il documento redatto dal proprio medico sociale che sconsigliava di giocare la partita per il fatto di aver riscontrato sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 in quattro atleti; infine, si chiedeva di applicare l’art. 55 delle NOIF e di assegnare alla società reclamante la vittoria a tavolino per 6-0, condannando la società Giovinazzo a rifondere delle spese sostenute per l’organizzazione della partita che poi non si è disputata.

La A.S.D. GS Giovinazzo C5 depositava memorie avverso il reclamo della società Futsal Pistoia. Nelle proprie memorie, la Giovinazzo rilevava l’inapplicabilità dell’art. 55 delle NOIF per applicazione del protocollo diramato per fronteggiare l’emergenza sanitaria di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020; chiedeva rigettarsi ogni contraria istanza, dichiarando inapplicabile l’art. 55 NOIF per prevalenza applicativa del Protocollo sanitario di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020 confermando la decisione del giudice sportivo emessa con Com. Uff. n. 920 del 18.3.2021.

Il reclamo proposto dalla Società Futsal Pistoia è infondato e pertanto va respinto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte, premessa la prevalenza del protocollo di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020 sull’art. 55 delle NOIF, valuta come appropriata la decisione della società Giovinazzo di non scendere in campo per la trasferta in epigrafe. Tale valutazione si basa in particolare su quattro elementi giuridicamente rilevanti.

In primo luogo, occorre rilevare l’eccezionalità del caso di specie che ha visto stravolte le stesse regole del protocollo di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020. Nella fattispecie in esame, infatti, nonostante la partita del sabato era stata giocata e quindi i tamponi precedenti a quella partita erano stati effettuati, vi è stata la comparsa di sintomi in 4 calciatori la sera prima della partita infrasettimanale. Si è reso, quindi, necessario effettuare altri tamponi che avessero un’attendibilità certa e la società ha fatto effettuare direttamente i tamponi molecolari, i cui risultati sarebbero stati pronti per la mattina del 16 marzo, giorno della partita che si sarebbe giocata alle ore 19.

Il citato protocollo non richiede alle società di effettuare necessariamente ed obbligatoriamente un tampone rapido, invece del molecolare. In altri termini, non costituisce un obbligo per le società ricorrere a test rapidi, piuttosto che a quelli molecolari. Ed infatti nel protocollo in argomento non viene mai sancita l’obbligatorietà dei tamponi rapidi, anzi il protocollo sembra porre su un piano di alternatività il tampone molecolare e quello antigenico rapido (a titolo esemplificativo, protocollo, p. 4, “Gestione dei casi di accertata positività”, in cui si legge “… è obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione”; protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2”, in cui si legge “Quest’ultimo (DPCM) … consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari”).

Peraltro, anche ove fosse stato effettuato un test rapido, comunque il soggetto “positivo conclamato” o “debolmente positivo” avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad un test molecolare PRC di conferma (protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARSCoV-2”, in cui si legge “in caso la positività derivi da un test antigenico rapido, sia il soggetto “positivo conclamato” che quello “debolmente positivo” dovrà essere considerato a tutti gli effetti un “contagio” ed essere sottoposto ad un test molecolare PCR di conferma”).

Forse in ciò la società Giovinazzo ha peccato di “eccesso di zelo” (probabilmente spinta anche dal fatto che i 4 calciatori avevano avuto contatti con il presidente della società, già positivo): poteva effettuare subito i tamponi rapidi e poi verificare il da farsi. Probabilmente il forte sospetto ha spinto la società ad effettuare direttamente i tamponi molecolari.

In secondo luogo, e a supporto della decisione del medico sociale e della società, si rileva che il Presidente della società era già risultato positivo al coronavirus e, come riconosciuto dal medico sociale, aveva avuto tra i propri “contatti diretti” i quattro calciatori che manifestavano sintomi da Covid-19. Vi era dunque un soggetto sicuramente positivo al Covid-19, oltre quattro calciatori che manifestavano sintomi riconducibili al Coronavirus (tra cui febbre e tosse, come certificato dal medico sociale), i quali erano stati a contatto diretto con un positivo. Il medico sociale, peraltro, aveva disposto il divieto di trasferimento a Pistoia per la gara.

A tale riguardo, ancorchè non ancora comprovati, si trattava di 4 calciatori (quindi più di 3, come prevede il protocollo) “sospettati” di positività al virus.

In terzo luogo, la Corte rileva il comportamento improntato a lealtà e buona fede della società Giovinazzo, la quale aveva provveduto a trasmettere alla Federazione tutte le comunicazioni (in atti) rilevanti in maniera tempestiva (in particolare: comunicazione del medico sociale di divieto di recarsi in trasferta; referti tamponi effettuati dalla Federlab; comunicazioni Federlab di contaminazione dei tamponi molecolari effettuati). I tamponi sono stati effettuati la sera precedente e le comunicazioni sono state fatte tempestivamente: non si ravvede, quindi, un comportamento doloso o gravemente colposo della società.

Infine, a comprova, purtroppo, di quanto sopra detto, occorre considerare che i quattro calciatori si sono rilevati (il giorno 17 marzo e cioè il giorno successivo alla partita) tutti positivi.

La cautela assunta dalla società reclamata, pertanto, era fondata. Quest’ultima ha agito in applicazione del principio di precauzione, fronteggiando il rischio di contagio ed impedendo, con la mancata partecipazione alla trasferta, la diffusione del coronavirus causato dal focolaio in atto (4 giocatori considerati “contatti diretti” del Presidente, già risultato positivo al Covid19).

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione delle comunicazioni in atti e dell’inquadramento giuridico della fattispecie in esame, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado di far rigiocare la partita.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

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