F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 135/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – A.S.D. Molfetta Calcio N. RG. 127/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 135/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 127/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 135/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente relatore

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 127/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D. Molfetta Calcio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di Serie D, di cui al Com. Uff. n. 116 del 3.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15 marzo 2021, l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Molfetta Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara del Campionato di serie D, Molfetta Calcio/Bitonto del 28.02.2021, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Serie D (cfr. Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, i raccattapalle, durante gli ultimi 20 minuti della gara, volontariamente ritardato la riconsegna dei palloni assumendo comportamento ostruzionistico. Inoltre, per indebita presenza nell’area antistante gli spogliatoi, di una persona non autorizzata e non presente in distinta la quale al termine della gara rivolgeva reiterate espressioni irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro.”.

La società A.S.D. Molfetta Calcio, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto ai fatti e alle circostanze per cui è causa e pertanto ne chiede la riduzione.

La società reclamante rileva anzitutto l’infondatezza della contestazione relativa alla presenza di persona non autorizzata assumendo che tutte le persone presenti al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi fossero tesserati, regolarmente presenti in distinta e segnatamente il tesserato Nori Roberto, autore del diverbio con il direttore di gara in merito alla durata del recupero.

Quanto al comportamento dei raccattapalle, la reclamante nel censurarne a sua volta l’antisportività, ritiene che nel caso concreto nessun interesse a ritardare la ripresa del giuoco fosse riconducibile alla società. Tuttavia, si limita a chiedere unicamente la riduzione nel quantum della sanzione irrogata, anche in considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria ed economica in corso.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 15 marzo 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, risulta a questa Corte eccessivamente afflittiva e deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 600.00.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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