F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 136/CSA pubblicata il 01 Aprile 2021 – Futsal Monferrato/Ossi C5 San Bartolomeo N. RG. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Nicolò Schillaci Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 154/CSA/2020-2021, proposto dalla società ASD Futsal Monferrato per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 919 del 18.3.2021);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 22.03.2021 l’Avv. Nicolò Schillaci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 19.3.2021 la Società ASD Futsal Monferrato ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 919 del 18.3.2021) il quale così provvedeva:

 “….comminare alla società ASD Futsal Monferrato la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 2.500,00 quale prima rinuncia;

La suddetta società è inoltre tenuta a corrispondere alla Società Ossi C5 san Bartolomeo l’importo di Euro 800,00 a titolo di indennizzo delle spese sostenute per l'organizzazione dell'incontro.”

Il club reclamante richiedeva l’annullamento del giudizio e la possibilità di effettuare la gara, non disputatasi a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà della società appellante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, rilevato che il reclamo non è stato sottoscritto dal Presidente della società Futsal Monferrato, Sig. Miroglio Gianfranco ai sensi dell’art. 49, e rilevato altresì che lo stesso reclamo non è stato trasmesso alla società controparte San Bartolomeo ai sensi dell’art. 71, comma 3, CGS, non può che dichiararlo inammissibile

P.Q.M.

Il reclamo è inammissibile. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it