F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 136/CSA pubblicata il 01 Aprile 2021 – Futsal Monferrato/Ossi C5 San Bartolomeo N. RG. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. RG. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Nicolò Schillaci Componente (relatore)
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 154/CSA/2020-2021, proposto dalla società ASD Futsal Monferrato per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 919 del 18.3.2021);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 22.03.2021 l’Avv. Nicolò Schillaci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 19.3.2021 la Società ASD Futsal Monferrato ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 919 del 18.3.2021) il quale così provvedeva:
“….comminare alla società ASD Futsal Monferrato la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 2.500,00 quale prima rinuncia;
La suddetta società è inoltre tenuta a corrispondere alla Società Ossi C5 san Bartolomeo l’importo di Euro 800,00 a titolo di indennizzo delle spese sostenute per l'organizzazione dell'incontro.”
Il club reclamante richiedeva l’annullamento del giudizio e la possibilità di effettuare la gara, non disputatasi a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà della società appellante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, rilevato che il reclamo non è stato sottoscritto dal Presidente della società Futsal Monferrato, Sig. Miroglio Gianfranco ai sensi dell’art. 49, e rilevato altresì che lo stesso reclamo non è stato trasmesso alla società controparte San Bartolomeo ai sensi dell’art. 71, comma 3, CGS, non può che dichiararlo inammissibile
P.Q.M.
Il reclamo è inammissibile. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
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