F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 137/CSA pubblicata il 01 Aprile 2021 – Sig. Michele Criscitiello N. RG. 129/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 137/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 129/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 137/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Daniela Morgante – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 129/CSA/2020-2021 proposto dal Sig. Michele Criscitiello avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.04.2022 seguito gara Folgore Caratese/Associazione Calcio Bra del 28.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 31.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Di Cintio in rappresentanza del Sig. Michele Criscitiello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 12 marzo 2021 il sig. Criscitiello propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo del Dipartimento interregionale, seguito gara Folgore Caratese/Associazione Calcio Bra di cui in epigrafe, pubblicata in C.u. n. 116 del 03.03.2021, con la quale veniva irrogata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 aprile 2022 «[p]er avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina.Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l’osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l’impianto scortata dalle Forze dell’Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l’Arbitro tentava di introdursi nell’abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell’automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art. 35 C.G.S., in ragione della pervicacia della condotta».

Il ricorrente, tramite il proprio difensore avv. Di Cintio presente in giudizio, presa visione dei referti di gara, contesta la ricostruzione della terna arbitrale. In particolare evidenzia alcune presunte contraddizioni nei rapporti di gara dell’arbitro, sig. Di Loreto, e dell’assistente, sig. Mastrosimone, il quale – in merito alla vicenda che assume maggior rilievo nel procedimento in corso, ossia il colpo inferto con lo sportello all’arbitro –, riferiva che tale sportello fosse stato bloccato dal presidente Criscitiello per impedire a quest’ultimo di salire in auto. Al contrario, altro assistente, sig. Pilleri, confermava il colpo.

Tanto premesso, il ricorrente chiede:

- in via cautelare, di sospendere il procedimento e inviare gli atti alla procura federale per svolgere ulteriori accertamenti sugli avvenimenti riportati nei documenti ufficiali, e dunque sospendere l’esecuzione della sanzione inflitta;

- in via principale, previo accertamento e contestualizzazione dei fatti, annullare la sanzione inflitta al sig. Criscitiello;

- in via subordinata, di ridurre la sanzione inflitta al mimino edittale, tenuto conto delle circostanze attenuanti, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, valutata preliminarmente la possibilità di sospendere il giudizio, in base ai documenti ufficiali di gara ritiene che la domanda cautelare sia da respingere posto che, per la determinazione della misura della sanzione, risulta appunto decisivo il presunto atto violento denunciato dall’arbitro nel proprio referto e presente anche nei rapporti di gara degli assistenti, ossia l’ipotetico colpo al braccio, inferto con lo sportello dell’autovettura della terna dal sig. Criscitiello al sig. Di Loreto, che integrerebbe la condotta violenta ai danni dell’ufficiale di gara, ex art. 35 C.G.S. È su tale vicenda, dunque, che va rivolta attenzione specifica, sulla quale pesa il rapporto sia dell’arbitro che degli assistenti e sulla quale non sarebbe risolutivo l’ulteriore intervento della procura federale.

Sì che, dopo accurata discussione in camera di consiglio, senza in alcun modo sminuire il valore del referto della terna arbitrale, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (ex art. 62 C.G.S.; in tema cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), la Corte ha ritenuto indispensabile ascoltare il sig. Marco Di Loreto, arbitro della gara in questione, al fine di dirimere qualsiasi dubbio. Al sig. Di Loreto, reso edotto dell’importanza della sua testimonianza, è stato chiesto di descrivere quanto avvenuto nel dopo-gara, con specifica attenzione agli accadimenti verificatisi nel parcheggio dell’impianto.

Interrogato, l’arbitro, in primo luogo, ha affermato che il presidente Criscitiello, insieme ad altro dirigente, impediva nel post-gara il colloquio con il proprio osservatore, attraverso un comportamento ingiurioso e irriguardoso. Ha poi ribadito che il ricorrente ha seguito la terna arbitrale nel parcheggio fino all’autovettura, filmandola con il proprio cellulare, senza indossare la mascherina di protezione, come prescritto dal protocollo della Lega di competenza, continuando in atteggiamenti irriguardosi.

Tuttavia, di là da tale condotta – già di per sé censurabile –, come anticipato, risulta rilevante per il caso che occupa il comportamento tenuto dal reclamante nel momento nel quale il sig. Di Loreto saliva sulla propria autovettura. Anche in questo caso l’arbitro, sollecitato nuovamente dalla Corte a chiarire in maniera precisa il susseguirsi degli eventi, ribadiva con assoluta fermezza che dopo aver aperto la portiera dell’automobile per entrare nel veicolo, il Criscitiello, afferrando il suddetto sportello dalla maniglia, lo sbatteva con violenza contro di lui, mentre era ancora in piedi, colpendolo al braccio, sì da provocargli dolore. Il direttore di gara sul punto, va sottolineato, è stato risoluto ed ha fornito una descrizione molto dettagliata della vicenda.

In virtù di quanto precisato, questa Corte non può che qualificare tale specifica condotta come violenta. Un simile comportamento configura la fattispecie di cui all’art. 35, comma 3, C.G.S., la quale prevede la ‘sanzione minima’ dell’inibizione per un anno.

A tale sanzione si aggiungono altri due mesi di inibizione, fino al 30 aprile 2022, per la condotta gravemente irriguardosa tenuta dal presidente Criscitiello, senza soluzione di continuità, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, ex art. 36 C.G.S.

Va rimarcato che il comportamento dei dirigenti deve essere sempre rivolto a mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce una condotta assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato.

Alla luce di tutti gli elementi emersi in dibattimento, questa Corte, dunque, ritiene congrua la sanzione inflitta in primo grado dal giudice sportivo.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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