F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 139/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – U.S. Tolentino 1919 S.S.D.A.R.L N. RG. 147/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 139/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. RG. 147/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 139/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Tartaglia Componente (relatore)
Andrea Lepore Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG. 147/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 SSD a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 123 del 15/03/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 25/03/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Marco Romagnoli
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Tolentino 1919 e Vastogirardi del 13/03/2021, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Tortelli Paolo “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale sostenendo che l’intervento da parte del Tortelli era diretto semplicemente a dividere altri due calciatori.
La Corte, nel caso di specie, riconosce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta al calciatore Tortelli, certamente meritevole di sanzione ma non così severa per come inflitta dal Giudice di prima istanza posto che la condotta non pare connotata da violenza quanto piuttosto da antisportività. In considerazione di ciò, ritiene fondato il ricorso accogliendo il reclamo e disponendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate.
P.Q.M.
accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.