F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 141/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – G.S.D. Ambrosiana N. 132/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 141/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 132/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 141/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Roberto Vitanza - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 132/CSA/2020-2021, proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S.D. Ambrosiana, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Ambrosiana/Union San Giorgio Sedico del 28.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un’ammenda di € 1.300,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, dopo essersi indebitamente introdotti nella zona degli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo degli Ufficiali di gara, cercando altresì di aggredire un A.A. non riuscendovi grazie al fattivo intervento del custode dell’impianto (R.A. – R.AA.).”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo:

La società G.S.D. Ambrosiana ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo priva di fondamento, in quanto la partita si è giocata a porte chiuse, le forze dell’ordine erano disposte a presidio dell’accesso alla zona spogliatoi di talché era praticamente impossibile per i sostenitori introdursi nella zona spogliatoi.

Quindi, se qualcuno ha ingiuriato la terna arbitrale nella zona spogliatoi, questo non può che essere stato un tesserato della società e come tale doveva essere sanzionato, ma non la società, estranea ai fatti. Inoltre, la società reclamante, si è adoperata per evitare l’aggressione all’Assistente dell’Arbitro con l’intervento del custode dell’impianto sportivo, come peraltro risulta dal referto dell’Assistente in atti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante, sul punto riguardante il comportamento ingiurioso ed aggressivo attributo ad gruppo di suoi sostenitori, deve essere totalmente disattesa.

Da un’attenta lettura del rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, che ex art. 61 C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince chiaramente che ad introdursi illecitamente nella zona antistante gli spogliatoi siano stati dei tifosi della squadra ospitante e non dei tesserati della società.

Le espressioni a referto, rivolte all’Assistente ed alla terna arbitrale, sono senz’altro ingiuriose in quanto ledono la loro onorabilità, sia sul piano della loro moralità, sia sul piano della loro professionalità e, come tali, vanno sanzionate con fermezza per la loro gravità, del pari al comportamento aggressivo tenuto sempre nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro.

Il tentativo di aggressione nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro è stato sventato grazie all’intervento del custode dell’impianto e per tale motivo, questa Corte ritiene di attenuare la sanzione inflitta applicando l’esimente di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), C.G.S., riducendo quindi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ad € 1.000,00. Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana deve essere parzialmente accolto e la sanzione dell’ammenda ridotta ad € 1.000,00.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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