F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 144/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – F.C. Forlì S.R.L. N. 148/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 144/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 148/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 144/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Paolo Tartaglia Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 148/CSA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara Forlì S.r.l./Aglianese Calcio 1923 del 07.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Irene D’Agata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 15 marzo 2021, la società F.C. Forlì S.r.l propone reclamo contro la delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 120 del 10.03.2021, in merito alla gara Forlì S.r.l./Aglianese di cui in epigrafe, con la quale veniva irrogata alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 «[p]er danni arrecati alla vettura di un A.A. lasciata in custodia ad un dirigente della società».

Nello specifico la reclamante evidenzia l’assenza del nesso di causalità tra l’asserito danno e la responsabilità in capo alla società Forlì.

La vicenda è così ricostruita. In data 7 Marzo 2021 l’assistente dell’arbitro, sig. Daghetta, in occasione della partita di cui in epigrafe, si recava, insieme agli altri componenti della terna arbitrale, presso lo stadio della ricorrente munito della propria autovettura, che, su indicazione della dirigenza del Forlì, veniva posteggiata in un’apposita area messa in sicurezza, con adeguata recinzione all’interno dello stadio. Predetto parcheggio è di regola sottoposto a vigilanza da personale addetto a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio della competizione sino all’uscita di tutti i mezzi. In particolare il signor Daghetta posteggiava la propria autovettura in presenza del dirigente addetto all’arbitro del Forlì, il signor Mambelli. In questa occasione, non appena arrivato nel parcheggio, il signor Daghetta invitava il signor Mambelli a riscontrare la presenza sul veicolo di diversi segni, righe ed ammaccature come da dichiarazione del dirigente accompagnatore depositata in atti. Successivamente lo steward, signor Vanni Nastasi, quale incaricato alla vigilanza, controllava e supervisionava il predetto parcheggio per tutta la durata della competizione e sino al ritiro di tutti gli autoveicoli. Al termine dell’incontro il signor Daghetta, recatosi presso il parcheggio, faceva notare al dirigente Mambelli la presenza di un graffio di 10 cm (v. supplemento rapporto direttore di gara), che secondo l’assistente dell’arbitro non era presente precedentemente.

In realtà, tale graffio, a dire della ricorrente, non potrebbe tuttavia essere imputabile in alcun modo alla responsabilità della società Forlì e in particolare: non vi sarebbe alcuna prova che tale segno non fosse già presente prima dell’arrivo della terna arbitrale allo stadio; in secondo luogo, ad avviso della reclamante, risultavano presenti altri graffi sull’autovettura non distinguibili da quello individuato successivamente dall’assistente dell’arbitro.

Inoltre, si evidenzia nel ricorso che l’autovettura è stata per tutto il tempo parcheggiata e sottoposta a controllo e vigilanza dal personale addetto e che, in ragione della normativa anti COVID-19, tutte le competizioni sono svolte a porte chiuse. Sì che, oltre gli ufficiali di gara, le uniche persone che hanno accesso allo stadio sono esclusivamente i dirigenti delle due squadre.

Il Forlì ritiene pertanto che sembrerebbe alquanto poco probabile che un dirigente possa avere avuto un qualche interesse a danneggiare l’autovettura dell’assistente dell’arbitro. In questa direzione, si ribadisce che non vi è alcuna prova che il danno lamentato dal signor Daghetta sia imputabile al sodalizio emiliano.

Pertanto, la società Forlì chiede di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La vicenda in questione va riferita all’art. 6 C.G.S in tema di valutazione della responsabilità per la società sportiva, in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S.

La corretta individuazione del plesso normativo di riferimento appare necessaria al fine di chiarire la competenza del giudice della gara e dunque il suo spazio di manovra in una fattispecie del genere.

In vero, le società sportive possono essere punite in quanto «[l]a società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti» (art. 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S.). Tuttavia, «[a]l fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto».

Ciò posto dunque, in prima battuta, va analizzata la condotta del Forlì nella custodia dell’auto della terna arbitrale, se diligente o meno.

Orbene, dalla lettura dei documenti degli ufficiali di gara e dalle ricostruzioni offerte dalla ricorrente non risultano contraddizioni. Il Forlì ha adempiuto correttamente a fornire parcheggio all’autovettura e ad affidare anche la sua custodia a uno steward incaricato dalla società alla vigilanza.

Altra dirimente questione è la prova del nesso di causalità e dell’imputabilità alla società emiliana dell’evento (graffio) individuato dal sig. Daghetta nel post-gara. Su tale questione, pur considerando che gli atti redatti dagli ufficiali di gara rappresentano prova privilegiata nel procedimento sportivo, non si rinviene in essi se non la dichiarazione dell’assistente dell’arbitro. Non si riscontrano, al contrario, sia prove fotografiche che documentino lo stato dell’autovettura prima e dopo la gara, sia alcuna testimonianza, che possa imputare alla società Forlì e ai suoi tesserati il presunto atto ‘vandalico’ denunciato.

Tanto chiarito, veniamo infine alla ratio delle norme in precedenza richiamate.

Per costante letteratura, nel combinato disposto degli artt. 6 e 7 C.G.S. citati si evidenzia una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa (o oggettiva) a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare, o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società.

Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate, che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario.

In dottrina si è correttamente evidenziato che tale scelta ricalca quanto avviene in ambito della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, là dove l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire illeciti-presupposto (rectius, reatipresupposto) della specie di quello poi verificatosi, può essere impiegato per escludere o limitare la responsabilità delle figure apicali o delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (artt. 6 e 7, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

In questa direzione depongono già alcuni significativi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, antecedenti alla riforma del Codice di giustizia FIGC del 2019 (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 24 aprile 2018, n. 129/CSA; nonché, Corte sportiva d’appello, in C.u. 20 marzo 2018, n. 107/CSA).

Sì che, questa Corte, per quanto sopra esposto, ritiene che l’imputabilità dell’evento alla società Forlì non sia provata, che il sodalizio abbia impiegato misure di sicurezza adeguate e dunque che la sanzione dell’ammenda vada annullata.

Sarà cura, eventualmente, degli organi della giustizia ordinaria svolgere qualsiasi ulteriore indagine al fine di accertare il danno lamentato e di conseguenza la sua quantificazione, se del caso.

Attività che non compete a questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

 

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