F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 152/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – F.C.D. Senise/Spartak Caserta N. RG. 150/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 152/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 150/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 152/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Agostino Chiappiniello Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 150/CSA/2020-2021, proposto dalla società F.C.D. Senise, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. 896 del 16.03.2021 merito gara Spartak Caserta/Senise del 13.2.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2021 il Cons. Daniela Morgante e udito l’Avv. Angelo Mario Esposito per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 18-20.3.2021 la Società F.C.D. SENISE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 896 del 16.03.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di calcio a 5 Spartak Caserta / Senise disputatasi in data 13.02.2021, è stato deliberato “di far proseguire l’incontro dal minuto 9’ e 27”” del primo tempo. Sii legge nella determina che “Tale gara è stata, infatti, definitivamente sospesa dall’arbitro al minuto 9’ e 27“ del primo tempo per malfunzionamento dell’impianto d’illuminazione che rendeva precaria la visibilità sul terreno di gioco condizionandola in maniera irreversibile. La società Spartak Caserta motiva l’accaduto con l’interruzione di energia che ha interessato alcune zone della città di Caserta e che era stata preannunciata dal Comune con specifici comunicati rilasciati dall’Ente gestore della distribuzione.

Presa visione della notifica si prende atto delle giustificazioni addotte e si ritiene che la mancata conclusione dell’incontro non sia da addebitarsi alla società Spartak Caserta, bensì sia da ascrivere a sopravvenute cause di forza maggiore, del tutto imprevedibili ed ineludibili.” A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società F.C.D. SENISE faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla assenza di causa di forza maggiore e sulla addebitabilità della mancata conclusione della gara de quo alle negligenze manutentive dell’impianto elettrico da parte della società ospitante e al mancato nolo di un gruppo elettrogeno da parte della stessa, nonostante che, come da essa stessa affermato e documentato nel ricorso al Giudice sportivo, avesse ricevuto previo avviso da parte del gestore circa possibili interruzioni di energia elettrica nel giorno stabilito per la gara.

Richiama la reclamante l'art. 19 NOIF a norma del quale "…l'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato …” deve essere “… dotato dei requisiti richiesti ...."; ed ancora l'art. 59 NOIF che stabilisce che i campi e gli impianti di gioco devono essere omologati e rispettare i criteri infrattutturali previsti ed approvati dal Consiglio Federale e che le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco. La Divisione Calcio a 5 della FIGC con C.U. n. 396 nella stagione sportiva 2018-2019 alla pag. 11 lett. B relativamente al campionato di serie B, stabiliva che gli impianti devono essere dotati di impianto di illuminazione che garantisca un valore minimo di illuminamento verticale medio M tutte le direzioni di 500 lux e comunque di illuminazione artificiale per la regolare conduzione a termine delle gare. Dal quadro normativo tracciato emerge, pertanto, che è obbligo delle società ospitanti avere a disposizione, per la disputa dei campionati di competenza, un impianto sportivo a norma che consenta il regolare svolgimento delle gare.

Nel caso di specie, come è riscontrabile dal rapporto dell'ufficiale di gara, si sono verificate due interruzioni a causa di problemi all'impianto di illuminazione del "Palailario" ed al minuto 9:27 del primo tempo, la gara veniva sospesa definitivamente dal D.G.

Evidenzia la reclamante che la tipologia dell'avaria, ovvero continui abbassamenti di tensione dell'impianto di illuminazione del campo, unitamente alla presenza dell'energia elettrica negli spogliatoi, nelle tribune e sul tabellone luminoso (che è rimasto sempre accesso) e nelle attività commerciali adiacenti l'impianto fanno intuire che la causa dell'avaria è da ascriversi unicamente ad una non corretta manutenzione della struttura sportiva e nella specie all'impianto di illuminazione. La reclamante richiama le fotografie allegate agli atti ufficiali, dalle quali sono visibili infiltrazioni di acqua piovana che ricoprivano le pareti e le cassette degli impianti elettrici che gocciolavano, circostanza questa che il G.S. non ha menzionato nella propria decisione. Pertanto, ad avviso della reclamante, contrariamente a quanto sostenuto dal G.S. nella decisione impugnata, la società ospitante, non avrebbe dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie affinché l'evento (interruzione) non si verificasse, omettendo di mettere a disposizione un impianto idoneo allo svolgimento della gara.

Sottolinea la reclamante che la società ospitante non ha nemmeno fornito prova di aver adottato tutte le misure precauzionali, una volta a conoscenza della possibilità di interruzioni nella somministrazione di energia elettrica. Ciò emerge proprio dalle dichiarazioni rese dalla società ospitante con il proprio ricorso al G.S. e da quest'ultimo riprese e riportate nella propria decisione "... la società Spartak Caserta motiva l'accaduto con l'interruzione di energia che ha interessato alcune zone della città di Caserta e che era stata preannunciata dal Comune con specifici comunicati rilasciati dall'Ente gestore della distribuzione ..." Orbene, la società ospitante era stata preavvisata sia dal Comune di Caserta (San Nicola la Strada) che dall'Ente gestore della possibilità di problemi elettrici per il giorno di disputa della gara e, nonostante ciò, non ha dimostrato di aver posto in essere nessuna cautela, accorgimento e/o azione, tesa a poter sopperire ad una mancanza temporanea di energia elettrica. Eppure, avendo avuto il preavviso, ben si poteva collegare l'impianto di illuminazione ad un semplicissimo "gruppo di continuità", facilmente reperibile e noleggiabile, che avrebbe consentito il regolare svolgimento della gara in caso di interruzioni dell'energia elettrica. Ma tutto questo la società ospitante non ha fatto, né ha dimostrato di aver posto in essere, pur conoscendo in anticipo i problemi di distribuzione dell'energia elettrica, tutto quanto nelle proprie possibilità per consentire il regolare svolgimento della gara di campionato nazionale e ciò in palese violazione delle norme del C.G.S.

Richiama la reclamante la decisione n. 36/20-21 del 18.12.2020 con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla società Imolese Calcio 1919 avverso la decisione del G.S. che, correttamente, aveva assegnato alla società ospitante gara persa (0-3) a causa di un malfunzionamento dell'impianto di illuminazione affermando che, ove il malfunzionamento dell'impianto sia prevedibile, non è applicabile né invocabile la fattispecie della forza maggiore o del caso fortuito e sussiste responsabilità della società ospitante, posto che, per aversi forza maggiore, è necessaria la presenza di un elemento imprevedibile. Nel caso, la possibile interruzione dell'energia elettrica ed eventuali disservizi nella erogazione erano stati ampiamente comunicati dal Comune e dall'Ente gestore (per espressa ammissione della società ospitante che ha allegato al G.S. pagina del sito del Comune), quindi, erroneamente il G.S. ha richiamato l'istituto della forza maggiore, poiché tale istituto è invocabile unicamente in presenza di un evento imprevedibile ed inevitabile e va identificato in una forza esterna alla quale non è possibile oggettivamente resistere e/ o opporsi.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo di riformare la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a 5, pubblicata sul C.U. n. 896 20-21 del 16.03.2021, relativamente alla gara del campionato di serie B di calcio a 5 del 13.02.2021 tra Spartak Caserta e FCD Senise e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 10 n. 5 lett. b) C.G.S., infliggere alla società Spartak Caserta la sconfitta per 0- 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentita Parte reclamante, ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento nei sensi di cui segue.

Risulta, infatti, provato, nonché attestato, ammesso e documentato sia nel ricorso della Spartak Caserta al Giudice Sportivo e sia nella sua decisione che “nella mattinata il gestore aveva provveduto ad avvisare la cittadinanza dei disagi dovuti a guasti su tutta la rete (alleghiamo di seguito il link del sito del comune e foto attestante il tutto) https://www.comune.caserta.it/archivio10 notizie-e-comunicati O 1933.html”. Non vi è quindi dubbio alcuno circa il fatto che la società ospitante, come del resto l’intera popolazione locale, fosse stata posta in condizione di conoscere con congruo anticipo dei possibili guasti alla rete elettrica che avrebbero potuto verificarsi nel giorno della partita, stante l’avviso alla cittadinanza pubblicato sul sito internet del comune, che è stato richiamato e prodotto dalla stessa società ospitante nel suo ricorso al Giudice Sportivo e che è stato altresì posto dal Giudice Sportivo a fondamento della sua decisione.

Non si vede quindi come si possa affermare che i guasti alla rete elettrica fossero imprevedibili, posto che essi erano stati preannunciati ufficialmente dal comune alla popolazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito web del preavviso di possibili disservizi reso noto dall’ente gestore. Non si vede quindi come possa sussistere nel caso l’indispensabile requisito della imprevedibilità dell’evento impeditivo, in assenza del quale non può invocarsi la causa di forza maggiore, conformemente alla consolidata giurisprudenza sportiva, i cui precedenti sono stati ampiamente citati anche dalla reclamante.

Deve infatti condividersi con la reclamante che, in base al quadro normativo sportivo da essa ricordato, la società ospitante è tenuta alla corretta manutenzione a al congruo e tempestivo approntamento dell’impianto secondo i canoni tecnici stabiliti dall’ordinamento sportivo e che tale suo fondamentale obbligo sia stato violato nel caso specifico, posto che la società ospitante ha omesso di adottare la minima cautela di noleggiare un gruppo elettrogeno nonostante il comune avesse divulgato alla cittadinanza sul proprio sito web i preavvisi di disservizio emessi dal gestore della rete elettrica.

Nemmeno può tralasciarsi che la tipologia di interruzioni per come emerge dal rapporto dell'ufficiale di gara appare, in vero, verosimilmente riconducibile anche a problemi manutentivi dell'impianto di illuminazione del "Palailario". Infatti, la tipologia dell'avaria, consistente in continui abbassamenti di tensione dell'impianto di illuminazione del campo, unitamente alla presenza dell'energia elettrica negli spogliatoi, nelle tribune e sul tabellone luminoso (che è rimasto sempre acceso), oltre che nelle attività commerciali adiacenti l'impianto fa ricondurre la causa dell'avaria, piuttosto che a problemi di rete, a una non adeguata manutenzione dell’impianto di illuminazione della struttura sportiva, che appare avvalorata anche dalle fotografie versate in atti dalla reclamante circa le infiltrazioni di acqua piovana dalle pareti e sulla cassetta dell’impianto elettrico.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 alla società Spartak Caserta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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