F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 158/CSA pubblicata il 20 Aprile 2021 – Calc. Tomas Luka N. 175/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 158/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 175/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 158/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Carlo Bravi Rappresentante AIA

 

DECISIONE

sul reclamo n. RG 175/CSA/2020-2021, proposto dal calciatore Tomas Luka;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.4.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento; Relatore nell'udienza del giorno 15.04.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udita l’Avv. Serena Angileri in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 13.04.2021, preceduto da rituale preannuncio, il calciatore Tomas Luka, tesserato per la società U.S. 1913 Seregno Calcio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, del 12.04.2021 (C.U. n. 137) con la quale gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive al Direttore 2 di gara”. Episodio occorso al termine dell’incontro Seregno – Crema disputato l’11.04.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D, girone B.

La sanzione è stata comminata sulla base del seguente referto arbitrale: “al fischio finale, nei pressi del cerchio di centrocampo, si avvicinava il n. 5 del Seregno Tomas Luka, offendendomi dicendo frasi del tipo: siete vergognosi, siete delle merde, siete la rovina del calcio, chi cazzo vi manda”. Di conseguenza lo espellevo mostrandogli il cartellino rosso”.

Sostiene il reclamante, dopo aver descritto il clima di particolare tensione che aveva caratterizzato l’intero incontro, stante la particolare posizione di classifica ricoperta da entrambe le squadre, che al termine della gara, avvicinatosi all’Arbitro per salutarlo, quest’ultimo lo aveva apostrofato con la frase “vai via zingaro di merda”, negando comunque di aver profferito le espressioni attribuitegli.

In ogni caso, aggiunge il reclamante, il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto del fatto che, con la decretata espulsione, l’Arbitro aveva già ritenuto di adeguatamente sanzionare il (presunto) proprio comportamento e neppure aveva tenuto conto dell’offesa, comportante anche discriminazione razziale, rivoltagli dall’assistente arbitrale (?). Neppure aveva tenuto conto di evidenti circostanze attenuanti.

Ribadendo di non aver pronunciato le espressioni attribuitegli che, a tutto voler concedere, se rapportate ai ripetuti errori commessi dalla terna arbitrale nel corso dell’incontro (come riferito dalla stampa locale), sarebbero da qualificate come mera esplicazione del più generico diritto di critica, il reclamante conclude per la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che negli atti di gara non vi è traccia alcuna di una presunta offesa razziale che l’Arbitro avrebbe rivolto al calciatore (per vero, lo stesso calciatore indica contraddittoriamente come autore ora l’Arbitro, ora l’Assistente), nel comminare la squalifica per due giornate effettive di gara il Giudice Sportivo ha correttamente applicato l’art. 36 C.G.S, stante l’evidente portata tanto ingiuriosa quanto irriguardosa delle espressioni profferite dal reclamante all’indirizzo della Terna arbitrale. Peraltro, considerato che ai sensi dell’art. 9, comma 7, C.G.S., all’espulsione del calciatore dal 3 campo consegue automaticamente la squalifica per una giornata, vieppiù appare congrua la sanzione così come comminata.

Neppure è ravvisabile alcuna circostanza attenuante, peraltro solo genericamente invocata; così come appare decisamente fuori luogo e addirittura azzardata la pretesa qualificazione in termini di legittimo esercizio del diritto di critica, dell’espressione “siete delle m….” rivolta alla Terna arbitrale.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

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