F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 159/CSA pubblicata il 22 Aprile 2021 – A.S.D. Puteolana 1902 N. 165/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 159/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 165/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 159/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Agostino Chiappiniello Componente

Salvatore Sica Componente (relatore) Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 165/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Puteolana 1902,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 132/DIV del 31.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 09.04.2021, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Salvatore Sica e udito l'Avv. Giulio Destratis per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Puteolana 1902 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 132/DIV 2 del 31.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, PuteolanaFidelis Andria disputata il 28.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice sportivo ha inflitto le sanzioni di:

- Ammenda di euro 1200,00 a carico della Asd Puteolana 1902;

- Squalifica per 4 giornate effettive a carico di Armeno Gennaro;

- Squalifica per 3 giornate effettive a carico di Cigliano Luca;

In relazione al primo profilo sanzionatorio il Giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per la indebita presenza al termine della gara di persone non autorizzate e non presenti in distinta, nell’area degli spogliatoi, le quali rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Uno dei medesimi, si avvicinava al Direttore di gara protestando con atteggiamento intimidatorio. Inoltre, per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”.

Sul punto l’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre nel quantum la sanzione dell’ammenda in misura equamente rapportata all’effettività dei fatti in esame e tener conto delle attenuanti ex art. 13 CGS.

Circa la squalifica del calciatore sig. Germano Armeno il G.S. motivava: “…per aver a gioco fermo, dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara poggiando, inoltre il proprio petto a quello dell’Ufficiale di gara, senza, tuttavia farlo indietreggiare “.

In relazione a tale circostanza la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e conseguentemente la riduzione della squalifica per 4 giornate effettive a carico del proprio tesserato Armenio, in misura equamente rapportata all’effettività dei fatti in esame, con applicazione dell’art. 36 c.1 lett. a) CGS FIGC e tenuto conto delle attenuanti ex art. 13 CGS.

Infine la squalifica per 3 giornate nei confronti del calciatore Luca Cigliano veniva inflitta “per avere applaudito ironicamente il Direttore di gara proferendogli espressioni irriguardose”

Circa tale profilo sanzionatorio i difensori della ricorrente hanno chiesto la riforma della decisione impugnata e conseguentemente la riduzione della sanzione della squalifica per 3 giornate effettive a carico del proprio tesserato Cigliano, in misura equamente rapportata 3 all’effettività dei fatti in esame, con applicazione dell’art. 36, c.1, lett. a) CGS e tenuto conto delle attenuanti ex art. 13, CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2021, è comparso per la parte reclamante l'Avv. Giulio Destratis con l’avv. Vincenzo Cirillo i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzioni inflitte.

Quanto al primo profilo di doglianza, questa Corte ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, condannando ogni eccessiva rimostranza, seppur di carattere verbale, nei confronti della terna arbitrale.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice sportivo sia corretta e proporzionata rispetto alla gravità delle offese rivolte alla terna arbitrale.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi si configuri, sicuramente, irriguardoso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di ridurre la sanzione dell’ammenda da Euro 1200,00 ad Euro 800,00.

Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 13, C.G.S, in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce dei già richiamati precedenti. Viceversa questa Corte non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.

Diversamente, circa la squalifica per 4 giornate a carico del Sig. Germano Armeno, secondo motivo di gravame della società ricorrente, la Corte censura fermamente le espressioni irriguardose rivolte al Direttore di gara, cui si aggiunge l’eccessiva foga con cui il sig. Armeno si avvicinava all’arbitro, sino al contatto fisico. Alla luce di tali comportamenti evidentemente lesivi della dignità del direttore di gara, sia sul piano della sua moralità nonché sul piano della sua professionalità, la Corte ritiene di rigettare tale motivo di doglianza confermando la sanzione inflitta al calciatore sig. Germano Armeno.

Quanto al terzo profilo sanzionatorio, squalifica del calciatore Luca Cigliano, la società reclamante non contesta l’espressione ingiuriosa proferita dal proprio tesserato, quanto piuttosto il numero delle espressioni irriguardose indirizzate al direttore di gara. Ad avviso di questa Corte, l’atteggiamento irriguardoso del calciatore merita sicura riprovazione. Tuttavia si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, e per applicazione dell’art. 36, c.1, lett. a) CGS, qualificare tale comportamento non gravemente irriguardoso e, pertanto, ridurre la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Cigliano Luca.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla A.S.D. Puteolana 1902 deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto:

- riduce la sanzione dell’ammenda ad € 800,00;

- riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Cigliano Luca.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva in relazione alla posizione del calciatore Cigliano e della società A.S.D. Puteolana.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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