F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 161/CSA pubblicata il 22 Aprile 2021 – A.S.D. Calcio Pomigliano N. 155/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 161/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 155/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 161/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniela Morgante Componente

Agostino Chiappiniello Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 155/CSA/2020-2021, proposto dalla società ASD CALCIO POMIGLIANO per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 117/DCF del 23.03.2021, con la quale è stata comminata la sanzione di n. 3 giornate effettive di squalifica inflitta alla calciatrice Cox Danielle.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 9 aprile 2021, il dott. Agostino Chiappiniello e udito per la parte reclamante l’avv. Eduardo Riccio nonché la calciatrice Cox Danielle;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Cox Danielle, a seguito della gara PerugiaPomigliano del 21.3.2021, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 117/DCF del 23.3.2021, “Per condotta violenta per aver a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco, calpestato con forza ed intenzionalmente una giocatrice avversaria rimasta a terra dopo un contrasto”.

La ASD Calcio Pomigliano, con nota del 23.3.2021, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 24 marzo 2021, prot. n. 12668/SS/20-21/FP/ri.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) la sanzione comminata appare eccessivamente severa, in relazione ai fatti contestati nei referti arbitrali;

b) nella condotta della calciatrice Cox non vi era alcun intento lesivo della incolumità della calciatrice avversaria. L’evento si è verificato durante un contrasto in fase di gioco; c) mancata valutazione di circostanze attenuanti.

Conclusivamente, la Società chiede la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto la riduzione della squalifica inflitta alla calciatrice Cox Danielle. All’udienza del 9 aprile 2021 è intervenuto l’avv. Riccio che si è riportato all’atto di reclamo ed ha chiesto da riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara. L’avv. Riccio ha fatto intervenire all’udienza anche la calciatrice, Cox Danielle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Dagli atti ufficiali relativi alla gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

Nel merito si evidenzia che la Società non mette in discussione i fatti contestati, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, con riguardo alla eccessiva gravosità e severità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta dalla calciatrice Cox Danielle, è connotata da una grave violazione delle norme federali, comportamentali e di correttezza da tenere in occasione delle competizioni sportive. La condotta posta in essere dalla Cox assume un carattere offensivo e lesivo anche della incolumità fisica della calciatrice calpestata in occasione della gara, considerata che detta 3 calciatrice è stata colpita, tra l’altro, mentre era a terra e, quindi in una situazione di particolare soggezione fisica.

Relativamente al motivo riguardante l’assenza dell’intento lesivo dell’incolumità della giocatrice avversaria, si rileva che si è in presenza di una condotta sicuramente violenta e non semplicemente scorretta e antisportiva, come afferma la società reclamante.

Con riguardo alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti, si sottolinea che in relazione alla dinamica della condotta posta in essere dalla calciatrice Cox Danielle, non si rinvengono circostanze attenuanti da poter tenere e prendere in considerazione.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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