F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 162/CSA pubblicata il 22 Aprile 2021 – Bovalino Calcio a 5 N. 158/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 162/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 158/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 162/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Agostino Chiappiniello Componente (relatore)

Salvatore Sica Componente Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 158/CSA/2020-2021, proposto dalla società BOVALINO CALCIO a Cinque per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 950 del 23.3.2021, con la quale è stata comminata la sanzione della ammenda di € 1000,00 inflitta alla reclamante e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2021 inflitta al dirigente Sig. Varacalli Domenico.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 9 aprile 2021, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Bovalino Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di € 1000,00 inflitta alla reclamante e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2021 inflitta al dirigente Sig. Varacalli Domenico, a seguito della gara Bovalino Calcio 5 - Cataforio C5 R.C. del 23.3.2021, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 950 del 23.3.2021.

Con riferimento all’ammenda di € 1000,00 inflitta alla Società Bovalino C5, comminata “Perchè propri sostenitori per tutta la durata del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale frasi offensive e minacciose, nonché perché un proprio dirigente non presente in distinta teneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti della terna arbitrale a fine gara, ostacolando anche l'uscita dell'autoveicolo degli arbitri dal parcheggio dello impianto e costringendoli ad effettuare il colloquio di fine gara con l'osservatore ad oltre 20 km dal palazzetto dove si era giocata la gara”.

Con riguardo alla inibizione al Sig. Varacalli Domenico fino al 31.10.2021, si evidenzia che detta sanzione è stata inflitta “Perché non inserito in distinta assisteva all'incontro dalla tribuna da dove per tutta la durata della gara rivolgeva agli arbitri frasi offensive e minacciose. A fine gara reiterava detto comportamento anche nello spazio antistante gli spogliatoi. Attendeva gli arbitri fuori dal l'impianto di gioco e teneva un comportamento gravemente minaccioso ostacolando l'uscita dell'autoveicolo degli arbitri, dopodiché a bordo del proprio autoveicolo li inseguiva, costringendoli ad effettuare il colloquio con l'osservatore ad oltre 20 km dall'impianto sportivo”.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) nessun componente della Società si è reso responsabile di ingiurie o frasi minacciose nei confronti di alcuno;

b) il dirigente Domenico Varacalli non era presente a inizio gara in quanto impegnato col proprio lavoro presso il Comune di Siderno e lo stesso ha raggiunto il palazzetto di gara alle ore 17:40.

Tra l’altro, non vi è stata alcuna violenza fisica da parte del Varacalli nei confronti della terna arbitrale.

Conclusivamente, la Società chiede l’accoglimento del reclamo e, in subordine, che le sanzioni inflitte siano rivedute alla luce delle osservazioni fatte nell’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Dagli atti ufficiali relativi alla gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati. Nel merito si evidenzia che la Società contesta quanto affermato dagli ufficiali di gara, in particolare afferma che nessun dirigente sportivo non inserito in distinta si sia trattenuto nella struttura di gioco. Nonché il dirigente Varacalli non era presente in quanto impegnato per lavoro presso il comune Siderno, giungendo presso la struttura del palazzetto alle ore 17:40. Al riguardo, si rappresenta che la ricostruzione dei fatti, così come esposta nel reclamo, è in aperto contrasto con agli atti ufficiali di gara acquisiti dal Giudice sportivo. Infatti, risulta che dal 10’ minuto del 1° tempo e per tutta la gara, il dirigente Varacalli Domenico era presente presso il palazzetto durante la gara. Detto dirigente è stato riconosciuto dal cronometrista Giuseppe Cundò. La presenza di un dirigente non inserito in distinta, nonché tutte le condotte trasgressive poste in essere dallo stesso, giustificano la sanzione dell’ammenda di € 1000,00 comminata alla Società.

Con riguardo alla sanzione dell’inibizione, si rappresenta che la condotta tenuta dal dirigente Domanico Varacalli è connotata da una grave violazione delle norme federali, comportamentali e di correttezza da tenere in occasione delle competizioni sportive.

Detto dirigente profferiva frasi molto ingiuriose e offensive e poneva in essere un atteggiamento di vera e propria minaccia fisica e di morte, come risulta dalla relazione dell’AE2 Zingariello, e dalla dichiarazione del cronometrista Cundò. Dalla relazione di quest’ultimo si evince che, mentre lo stesso si allontanava con la propria autovettura con a bordo i colleghi Fabio Rocco Di Pasquale e Davide Zingariello, il Varacalli minacciava gli stessi e bloccava la loro autovettura tirando dei pugni sulla macchina, bussando al finestrino per aprire lo sportello del passeggero. Lo stesso dirigente inseguiva l’autovettura del Sig. Cundò a distanza ravvicinata per circa 10 chilometri, costringendo la terna arbitrale ad avere un colloquio con l’osservatore di campo a circa 20 chilometri dal palazzetto di gioco.

Con riguardo alla richiesta di rivedere le sanzioni, si rileva che considerata la presenza non autorizzata di un dirigente nel perimetro di gioco e la gravità della condotta tenuta dal dirigente Varacalli, non si ritiene sussistano circostanze che consentano una riduzione delle sanzioni irrogate.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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