F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 164/CSA pubblicata il 23 Aprile 2021 – Calc. Esposito Roberto N. 171/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 164/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 171/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 164/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 171/CSA/2020-2021, proposto dal calciatore Esposito Roberto avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Virtus Ciseranobergamo 1909/Nibionnoggiono del 10.04.2021 con la Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 20.04.2021 il Cons. Daniela Morgante, uditi il reclamante e il suo difensore l’Avv. Serena Angileri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 13-14.4.2021 il calciatore Esposito Roberto proponeva reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante “Espulso per avere, a gioco fermo, afferrato un calciatore avversario per la gola, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni gravemente 2 minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale” seguito gara Virtus Ciseranobergamo 1909/Nibionnoggiono del 10.04.2021 con la Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il reclamante faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, oltre che sul richiamo delle immagini di gara e di un articolo giornalistico che parla di uno “spintone”, sull’assenza di condotta violenta e sulla presenza di circostanze attenuanti legate alla “carica agonistica” che ha caratterizzato la partita tra le due società, a pochi punti di distanza tra di loro, e sul battibecco intercorso con il calciatore avversario subito dopo un fallo di gioco, nel cui ambito il reclamante ha portato la mano destra all’altezza del petto dell’avversario a suo dire “…con il solo intento di allontanarlo da sé e fare cessare le inutili proteste…” che avrebbero provocato la sua reazione e sul fatto che, dopo l’espulsione, avrebbe esternato “la propria delusione per l’accaduto”, che comunque non ha prodotto conseguenze lesive né pericolose né la necessità di intervento di soccorso per l’avversario che ha potuto proseguire il gioco normalmente. Conclude quindi il reclamante con la richiesta di riduzione della sanzione a una giornata di squalifica o, in subordine, a due giornate o alla diversa minore misura che verrà ritenuta adeguata e in ogni caso al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentita Parte reclamante, ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento nei sensi di cui segue.

Nel caso di specie, come è riscontrabile dal rapporto dell'ufficiale di gara, “Al 23’ del II t il n 9. Esposito Roberto della soc. VirtusCiseranoBergamo1909: in particolare il calciatore afferrava la gola di un Avversario stringendo moderatamente. Il calciatore che ha subito la condotta violenta ha potuto proseguire il gioco normalmente. Alla notifica del provvedimento il calciatore espulso proferiva all’indirizzo della terna espressioni altamente irriguardose e gravi minacce. Esattamente diceva: vi dobbiamo uccidere, dovete essere uccisi.”

Si tratta quindi di comportamento obiettivamente grave tenuto dal reclamante, sia per essere stato rivolto alla gola dell’avversario, parte del corpo per di più notoriamente delicata anche a fronte di strette moderate (a prescindere dal fatto che, fortunatamente, l’avversario non 3 ha riportato conseguenze), e sia per la gravità delle minacce, addirittura di vita, rivolte alla terna arbitrale, rispetto a cui appare congrua la sanzione comminata.

P.Q.M.

Respinge. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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