F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 166/CSA pubblicata il 27 Aprile 2021 – A.S.D. Futsal Cornedo/A.S.D. C5 Palmanova N. 161/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 166/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 161/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 166/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente (relatore)
Andrea Lepore Componente
Antonio Cafiero Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di RG 161/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Futsal Cornedo avverso decisioni merito gara A.S.D. Futsal Cornedo/A.S.D. C5 Palmanova del 09.03.2021 (recupero 4^giornata – Campionato Nazionale di Serie B – girone B – Stagione sportiva 2020/21).
per la riforma
della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 971 del 25.3.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 12.4.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio;
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Futsal Cornedo, seguito gara A.S.D. Futsal Cornedo/ A.S.D. C5 Palmanova del 09.03.2021, valevole per il recupero della 4^ giornata del Campionato Nazionale di Serie B – Girone B – stagione 2020/21, conclusasi con il punteggio di 6-6, ha proposto reclamo al 2 Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 chiedendo la comminazione della sanzione della perdita della gara a danno della A.S.D. C5 Palmanova per aver schierato - in posizione irregolare - nel corso dell’incontro il calciatore Marchese Niccolò.
Il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo rilevando, in quella sede, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 88 C.G.S., la competenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale – sez. Tesseramenti e omologando, per l’effetto, il risultato di 6-6 maturato dalle due squadre al termine della gara.
Contro la decisione del Giudice Sportivo la A.S.D. Futsal Cornedo ha proposto reclamo eccependo l’error in procedendo del Giudice che, previa sospensione del giudizio e contestuale trasmissione degli atti al Tribunale Federale – sez. Tesseramenti, si sarebbe dovuto astenere dall’omologazione del risultato.
Nel merito, reiterando le richieste presentate al Giudice di prime cure, la A.S.D. Futsal Cornedo chiede che venga comminata nei confronti della A.S.D. C5 Palmanova la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-6, avendo questa schierato nel corso dell’incontro il calciatore Niccolò Marchese in posizione irregolare.
Il reclamo proposto dalla A.S.D. Futsal Cornedo deve essere respinto per le seguenti considerazioni in
RITENUTO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminata la documentazione presente in atti, ha rilevato, alla data dell’incontro, il 9 marzo 2021, la regolarità formale della posizione del calciatore Niccolò Marchesi.
Le coordinate normative vengono individuate, infatti, nell’articolo 61, comma 6, delle N.O.I.F. a tenore del quale «II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società».
Nel caso de quo si evidenzia, infatti, che il provvedimento di revoca del tesseramento è pervenuto all’indirizzo della A.S.D. C Palmanova in data 12.3.2021, ossia tre giorni dopo lo svolgimento dell’incontro e che nessuna responsabilità può addebitarsi in capo alla società resistente.
In ragione di ciò, pur riconoscendo la singolarità di quanto accaduto all’interno dell’ufficio tesseramenti, questa Corte ritiene il reclamo non fondato poiché la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso (in termini, decisione di questa Sezione n. 96/2019-20).
P.Q.M.
Respinge.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
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