F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 182/CSA pubblicata il 12 Maggio 2021 – U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.R.L.) N. 176/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 182/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 176/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 182/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Daniela Morgante Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 176/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara 1913 Seregno Calcio S.r.l./Crema 1908 S.S.D.AR.L. dell'11.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28.04.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Angileri in sostituzione dell’avvocato Cesare Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 19 aprile 2021, la Società Seregno Calcio propone reclamo avverso delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 137 del 12 aprile 2021 del Dipartimento Interregionale LND, mediante la quale le veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 «Per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e degli Organi Federali».

La reclamante si duole del fatto che, in primo luogo, vi sarebbero dubbi in merito alla riconducibilità al Seregno del soggetto resosi protagonista della vicenda indagata. Non vi sarebbe, infatti, alcun elemento, secondo quanto affermato dalla ricorrente, a sostegno della possibilità di collegare al Seregno il soggetto presente davanti agli spogliatoi della Terna. Afferma segnatamente che il soggetto in questione non è stato indentificato, né indossava indumenti che potessero ricondurlo al club e non è stato nemmeno iscritto nella distinta di gara. Contesta altresì un’errata o quantomeno non chiara applicazione della normativa. La ricorrente si interroga, infatti, se al caso di specie siano stati applicati per i fatti descritti l’art. 26 C.G.S. inerente però a comportamenti dei sostenitori, oppure gli artt. 36 e 39 C.G.S., che tuttavia sanzionano condotte dei tesserati nei confronti degli ufficiali di gara. Contesta altresì l’offensività delle presunte contestazioni rilevate.

In ragione di ciò, in via principale, chiede l’annullamento della sanzione di euro 500,00 inflitta alla società Seregno; in via subordinata, tenuto conto delle circostanze attenuanti, di ridurre l’ammenda in un’ammonizione o in un’ammenda inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato.

L’Assistente Cardona nel proprio rapporto afferma: «al termine della gara trovavamo proprio davanti alla porta del nostro spogliatoio colui che si identificava come il Presidente della Società Seregno calcio (persona non iscritta in distinta ufficiale) che inveiva contro tutta la Terna e contro la Federazione oltre a contestare vistosamente davanti a tutti i presenti il nostro operato».

Sì che, pur ritenendo che non sia possibile provare con assoluta certezza che la persona resasi protagonista dello spiacevole episodio sia riconducibile alla ricorrente, non può revocarsi in dubbio che quest’ultima, quale Società ospitante, abbia comunque l’obbligo di garantire la sicurezza della Terna arbitrale, prima, durante e dopo la gara, non permettendo a nessuno, autorizzato o no, di avvicinarsi e rivolgersi agli Ufficiali di gara nel modo descritto nel rapporto, che ha fede privilegiata rispetto agli accadimenti occorsi.

La sola presenza di una persona nella parte antistante agli spogliatoi della Terna arbitrale denota, quantomeno, una forma di negligenza per la Società brianzola che va punita ai sensi dell’art. 6 C.G.S. Pertanto, la sanzione irrogata dal giudice sportivo è congrua.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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