F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 184/CSA pubblicata il 13 Maggio 2021 – SSDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909 N. 172/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 184/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 172/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 184/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 172/CSA/2020-2021, proposto dalla società SSDSRL Virtus Ciseranobergamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 2000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Virtus Ciseranobergamo 1909/Nibionnoggiono del 10.04.2021.

per la riforma della

 delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa, sentito l’Avvocato Cesare Di Cintio;

Relatore nell’udienza del giorno 28.04.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio;

RITENUTO IN FATTO

La SSDSRL Virtus Ciseranobergamo, seguito gara Virtus Ciseranobergamo 1909/Nibionnoggiono del 10.04.2021, valevole per la 25^ giornata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone B – stagione 2020/21, conclusasi con il punteggio di 0-2, è 2 stata condannata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 137 del 12.04.2021 alla sanzione dell’ammenda con diffida di euro 2000,00 “per la indebita presenza, in violazione delle normative anticovid, di circa settanta sostenitori riconducibili alla società che, dal 10’ del primo tempo e fino al termine della gara, rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Alcuni di detti sostenitori, senza indossare correttamente i dispositivi di protezione e senza rispettare distanziamento sociale, facevano indebito accesso, al termine della gara, sul terreno di gioco e nella zona degli spogliatoi. Due dei medesimi si avvicinavano agli Ufficiali di gara rivolgendogli espressioni offensive e, nella circostanza, nonostante i ripetuti richiami dell’Arbitro, i dirigenti locali rifiutavano qualsiasi intervento volto ad allontanarli così favorendo un assembramento ostile che ostacolava anche la rituale consegna dei documenti a fine gara”. Contro la decisione del Giudice Sportivo la SSDSRL Virtus Ciseranobergamo ha proposto reclamo eccependo l’errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal solo Direttore di Gara e non anche dai Sigg.ri Assistenti, e comunque l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta, chiedendo per l’effetto, in via principale l’annullamento della sanzione irrogata e in via subordinata la riduzione della stessa secondo equità.

Il reclamo proposto dalla SSDSRL Virtus Ciseranobergamo deve essere respinto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

L’art. 6, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società stabilendo che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime ”.

Più specificamente ai sensi dell’art. 25, comma III, C.G.S., le “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Dalla documentazione arbitrale presente in atti si evince, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, la riferibilità della condotta contestata a sostenitori ad essa chiaramente riconducibili.

E se non fossero stati sostenitori, erano dirigenti o staff della società: quindi situazione ancor più grave.

Capziosa la considerazione circa l’assenza di ulteriori riferimenti alla condotta contestata nei referti redatti dai Sigg.ri Assistenti.

Nel referto, infatti, è stata data ampia e dettagliata spiegazione circa le dinamiche e le modalità di svolgimento dei fatti contestati alla reclamante. Il referto, ancorché a firma del solo Direttore di Gara, costituisce elemento valutabile ai fini della decisione.

Gli insulti durante e dopo la partita, l’invasione di campo, la sosta negli spogliatoi sono fatti molto gravi, soprattutto in un periodo di pandemia (senza indossare DPI).

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. La sanzione dell’ammenda di € 2000,00 irrogata dal Giudice Sportivo risulta certamente proporzionata alla violazione delle norme contestate, tenuto altresì conto della normativa statale e federale in materia di contrasto alla diffusione della sindrome da Covid-19 che impone misure quali il distanziamento sociale certamente non rispettato, tra l’altro, nella circostanza dell’avvicinamento minaccioso posto in essere da soggetti riconducibili alla società reclamante.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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