F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 186/CSA pubblicata il 13 Maggio 2021 – Petrarca Calcio a Cinque S.R.L./S.S.D. Feldi Eboli a r.l. N. 205/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 188/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 205/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 188/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Fabio Di Cagno Componente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 205/CSA/2020-2021, proposto dalla Società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1315 del 09.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva della SSD Feldi Eboli e i relativi allegati;

Vista l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l, in data 10.05.2021, ed in ordine alla quale la Società SSD Feldi Eboli non si è opposta alla relativa acquisizione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 10.05.2021, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi, per la società ricorrente, il Prof. Paolo Morlino Presidente, con il difensore l’Avv. Michele Cozzone e, per la società SSD Feldi Eboli, l’Avv. Gaetano Aita. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., ha proposto reclamo d’urgenza, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 1315 del 09.04.2021, in relazione alla gara valevole per i Play Off del Campionato Nazionale di Serie A, Petrarca Calcio a Cinque/Feldi Eboli del 08.05.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo, respinto il reclamo proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., ha comminato alla medesima la punizione sportiva consistente: nella perdita della gara con il punteggio di 0-6, nella penalizzazione di un punto in classifica con la conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d’attesa.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, con rimessione degli atti alla competente Divisione per la rifissazione della gara.

In data 10.05.2021, prima dell’udienza fissata per la discussione del reclamo, la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. ha fatto pervenire a questo organo giudicante ed alla società SSD Feldi Eboli, documentazione ulteriore (Provvedimenti dell’Autorità Sanitaria, referti medici e copia del C.U. LND Divisione Calcio a Cinque n. 1314 del 07.05.2021) ed in ordine alla quale la società SSD Feldi Eboli non ha proposto opposizione alla loro acquisizione agli atti del giudizio.

La società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. ritiene l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, palesemente illegittima, erronea ed infondata.

Secondo la tesi difensiva della parte reclamante, la conclamata ed accertata positività al Covid-19 di componenti del Gruppo Squadra della società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., è caratterizzata da palesi ed inequivoci presupposti, materiali e giuridico- sostanziali, tali da consentire la configurabilità di una tipica ipotesi di causa di forza maggiore, ex art. 55 delle N.O.I.F., in merito alla mancata presentazione della squadra in occasione della gara contro la SSD Feldi Eboli del 08.05.2021.

In ordine alla successione temporale degli eventi, la società reclamante espone che, il giorno antecedente la gara (venerdì 07 maggio 2021), alle ore 15:55 ha ricevuto da L.I.R. Laboratori Italiani Riuniti, la comunicazione con la quale veniva comunicata la positività al SARS-COV-2 del calciatore Josè Antonio Macias Peres. Sempre con la stessa comunicazione la società veniva sollecitata “a procedere immediatamente ad un autoisolamento evitando contatti con altre persone, ivi inclusi i suoi familiari”.

La società appellante provvedeva immediatamente ad informare dell’accaduto sia la Divisione Calcio a Cinque, che la competente Autorità Sanitaria (Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea), come risulta dalle mail certificate allegate al ricorso introduttivo.

Il giorno successivo (sabato 08 maggio), nell’attesa di una risposta alle mail certificate, stante l’imminente della partita dei “play off”, programmata per le ore 20:00, nel Palazzetto dello Sport di Bassano del Grappa, il club sottoponeva nuovamente a tampone l’intero Gruppo Squadra, che era entrato in contatto con il calciatore Macias Perez, anche in vista dell’inevitabile quarantena fiduciaria domiciliare, decorrente con effetto immediato.

Venivano, pertanto, sottoposti ad accertamento sanitario i seguenti calciatori: Vincenzo Alves, Jorge Alba Delgato, Lorenzo Bargellini, Andrea Bastini, Rafael De Souza Novaes, Rafael Ferreira Da Silva, Jader Fornari, Enzo Antonio Lecciolle Paganini, Felipe Mello Rossi, Victor Mello Rossi, Marco Cesar Miranda Boaventura e Andrea Vitale.

I test eseguiti presso una struttura autorizzata dalla Regione Veneta, evidenziavano la positività di ulteriori tre giocatori: Rafael Ferreira Da Silva, Enzo Antonio Lecciolle Paganini ed Andrea Vitale.

Le certificazioni riguardanti i tre giocatori, risultati positivi, riportavano il seguente referto: “L’esito del test è: POSITIVO. L’esito positivo prevede l’esecuzione di un ulteriore test di conferma, chiamato “test di biologia molecolare” a mezzo tampone rino-faringeo. In attesa dell’esito del tampone, dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario.”.

La società dava immediatamente contezza ed evidenza di questo, a mezzo pec, sia alla Divisione Calcio a 5, che all’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.

La società Petrarca Calcio a Cinque, appurata la positività di ben quattro calciatori e la configurabilità, tra i c.d. “contatti stretti”, del Gruppo Squadra al completo, decideva di non portare i suoi atleti a Bassano del Grappa per la gara, e questo, in primis, per non esporre a gravissimi pericoli di contagio decine di persone ed anche per non incorrere in misure punitive altrettanto gravi, addirittura di natura penale ed, in ogni caso per non trasgredire le vigenti e cogenti disposizioni in materia di pandemia SARSCOV 2.

Nel frattempo la Divisione Calcio a 5 non concedeva il rinvio della gara.

La difesa della società reclamante, alla luce delle circostanze giuridico-sostanziali addotte, ritiene che i descritti accadimenti rientrino in una classica ed esemplare ipotesi di causa di forza maggiore, trattandosi di eventi non imputabili alla condotta della società. Sempre secondo l’odierna appellante, nella situazione per cui è causa, deve ravvisarsi l’impossibilità della prestazione (disputa della gara) ad opera della società Petrarca Calcio a Cinque per il c.d. factum principis, ovvero, in generale, la sussistenza di normative, atti e provvedimenti, emessi dalle competenti Autorità statali o territoriali, che per tutelare l’interesse pubblico cui esse sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali e divieti tali da precludere all’obbligato di rendere la prestazione cui quegli sarebbe tenuto.

La documentazione prodotta dalla società ricorrente il giorno dell’udienza di discussione del reclamo, in particolare quella proveniente dall’Autorità sanitaria competente confermerebbe, senza ombra di dubbio, la sussistenza della causa di forza maggiore per factum principis nella vicenda in esame.

Nel ricorso introduttivo vengono poi richiamate decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva che si sono espressi sul punto. 5 La società SSD Feldi Eboli, con memoria difensiva versata in atti, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile ovvero infondato il reclamo con conferma della decisione del Giudice Sportivo.

La difesa della SSD Feldi Eboli ritiene la decisione del Giudice Sportivo ben motivata e corretta evidenziando come la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. abbia posto in essere una procedura “irrituale” ed “anomala” nella effettuazione dei tamponi. Il reclamo sarebbe altresì inammissibile a fronte del C.U. n. 1242/Divisione del 29.04.2021, non impugnato dalla Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., nel quale si legge: “in nessun caso potrà darsi luogo a richieste di rinvio delle gare dei play-off e dei play-out, in relazione a positività riscontrate e/o a seguito di disposizioni della ASL competenti.”.

In conclusione, per la società SSD Feldi Eboli, la gara poteva e doveva essere disputata, in quanto tra le fila della società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. non avrebbe potuto prendere parte alla stessa solo il Macias Perez Josè Antonio, ma anche ad aggiungere Da Silva Paganini e Vitale, la rosa della squadra consentiva di scendere in campo e disputare la gara, salvaguardando così la regolarità della competizione ed i tempi ristretti di svolgimento trattandosi a maggior ragione di play-off.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 maggio 2021, è comparso per la parte reclamante il Prof. Paolo Morlino, amministratore Unico della Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., assistito dall’Avv. Michele Cozzone il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Per la società SSD Feldi Eboli è comparso l’Avv. Gaetano Aita il quale, dopo aver illustrato le proprie difese, ha concluso come in atti.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 55 NOIF, va sottolineato che ricorre una ipotesi di impossibilità della prestazione quando il soggetto tenuto alla medesima non può eseguirla, per una causa sopravvenuta a lui non imputabile.

In generale, nel caso che ci riguarda occorre tenere conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale ed, in particolare, dei provvedimenti delle autorità statali o territoriali. Nell’odierno caso fa stato la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti dal alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che: l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARSCov-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

I Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispongono l’isolamento ed applicano la quarantena dei componenti del Gruppo Squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato.

Ne consegue che, la società reclamante, che ha tempestivamente comunicato il giorno 07.05.2021, all’Azienda ULSS n. 6 Euganea, autorità territorialmente competente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la positività del proprio giocatore, Macias Perez Jose Antonio e successivamente, l’ 08.05.2021, giorno della gara, la positività di altri tre atleti, Ferreira Da Silva Rafael, Lecciolle Paganini Enzo Antonio e Vitale Andrea, ha tenuto un comportamento 7 corretto ed assolutamente in linea con le disposizioni emergenziali dettate per il contenimento della pandemia. Di talchè, in assenza di informazioni e comunicazioni sulle misure precauzionali da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, ha opportunamente chiesto un rinvio della gara senza presentari sul terreno di gioco alle ore 20.00, ora indicata per lo svolgimento della gara con SSD Feldi Eboli, ponendo, all’esito delle risultanze sanitarie, i propri giocatori in isolamento fiduciario domiciliare a tutela della loro salute e di quella della collettività.

La bontà della decisione della società reclamante è attestata dal provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS N. 6 Euganea, del 10.05.2021, che prodotto in atti, dispone la sorveglianza domiciliare e l’isolamento fiduciario domiciliare, dal 05.05.2021 al 25.05.21 per il giocatore Macias Perez, dal 08.05.2021 al 28.05.2021 per i giocatori Ferreira Da Silva, Lecciolle Paganini e Vitale e dal 07.05.2021 al 15.05.2021 per il resto del Gruppo Squadra. Il fatto che detto provvedimento sia stato emesso solo lunedì 10.05.2021, non è circostanza imputabile all’odierna ricorrente che, tempestivamente, ha informato gli uffici competenti.

La società Petrarca Calcio a Cinque ha, pertanto, agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto delle norme e dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, governative e territoriali, che in questo periodo emergenziale, impongono prescrizioni, comportamenti e divieti che, in alcuni casi, come quello per cui è causa, rendono impossibile una condotta diversa e pertanto l’esecuzione di una prestazione, configurandosi quindi il riconoscimento e la sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55 NOIF.

Ne consegue che gli atti amministrativi, statali e territoriali, integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale.

In ordine all’eccezione sollevata dalla difesa della SSD Feldi Eboli, riguardo al C.U. n. 1242 del 29.04.20121 della Divisione Calcio a Cinque, che non consentirebbe di rinviare le gare dei PlayOff e dei PlayOut, in relazione a positività riscontrate e/o a seguito di disposizioni della Asl competente, questa Corte rileva che detta disposizione non può derogare ad atti normativi gerarchicamente superiori, quali le norme statali e territoriali e le NOIF.

Preme anche evidenziare come la stessa Divisione Calcio a Cinque abbia disatteso quanto disposto dal C.U. n. 1242 del 29.04.2021, nel momento in cui, con il C.U. n. 1314 del 07.05.2021, ha disposto il rinvio della gara Cybertel Aniene C5/Mantova Calcio a 5.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., deve essere totalmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e dispone la disputa della gara. Manda ai competenti uffici della Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti di competenza.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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