F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 192/CSA pubblicata il 18 Maggio 2021 – Rende Calcio 1968 S.r.l. N. 187/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 192/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 187/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 192/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Andrea Lepore Componente (relatore)
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento numero RG 187/CSA/2020-2021 proposto dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Napoli Tommaso seguito gara Dattilo 1980 A.r.l./Rende Calcio 1968 del 18-04.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del giorno 07.05.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 23 aprile 2021, la società Rende Calcio 1968 preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, pubblicata sul C.u. n. 145 del 21 aprile 2021, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al sig. Napoli Tommaso a seguito dell’incontro di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società Rende, con nota trasmessa in data 5 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.