F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 195/CSA pubblicata il 21 Maggio 2021- A.S.D. Cjarlins Muzane N. 192/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 195/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 192/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 195/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 192/CSA/2020-2021 proposto dalla ASD CJARLINS MUZANE avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Princivalli Nicola seguito gara Cjarlins Muzane - Manzanese del 25.04.2021;

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Com. Uff. n. l49 del 27.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa, sentito l’assistente arbitrale;

Relatore nell’udienza del giorno 7.5.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio, udito l’Avv. Nicola Paolini per la società reclamante;

FATTO

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale sanzionava con la squalifica per n. 3 gare effettive l’allenatore della ASD CJARLINS MUZANE, sig. Princivalli Nicola, “per avere rivolto espressione offensiva e implicante discriminazione per ragione di origine territoriale all’indirizzo del Direttore di gara mentre colpiva con un pugno la propria panchina”.

In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. Domenico Mirabella della Sezione di Napoli, si evince che il sig. Princivalli Nicola veniva ammonito al minuto n. 43 del I tempo per aver protestato platealmente nei suoi confronti e poi veniva espulso al minuto n. 8 del II tempo su segnalazione dell’assistente arbitrale, sig. Pierpaolo Vitale, il quale riferiva nel suo supplemento di rapporto che l’allenatore friulano aveva colpito platealmente con un pugno la sua panchina e aveva indirizzato nei confronti dell’Arbitro le seguenti parole offensive: “napoletano di merda, neanche un fallo sai fischiare, sei un ciuccio”.

 Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo la ASD CJARLINS MUZANE, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore in virtù del principio di proporzionalità. A tal uopo la reclamante valorizzava una diversa ricostruzione fattuale, anche attraverso n. 6 dichiarazioni di persone a vario titolo presenti sul terreno di gioco al momento dell’accaduto (staff della squadra e tifosi locali).

In sostanza, secondo l’assunto difensivo la dichiarazione incriminata sarebbe stata proferita da un supporter friulano e l’assistente arbitrale l’avrebbe erroneamente attribuita al sig. Princivalli Nicola sol perché, per la configurazione aperta dello stadio di Carlino, i tifosi possono assistere alle partite molto vicini alle panchine.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va respinto nei termini di cui alle motivazioni in

DIRITTO

In via del tutto preliminare, giova precisare che questa Corte ha ritenuto di sentire l’assistente arbitrale al fine di fugare qualsiasi dubbio che potesse ingenerarsi da “altre testimonianze”, benché non assistite da fede privilegiata.

Ebbene l’assistente ha confermato con assoluta certezza la provenienza e il contenuto della frase.

Frase, peraltro, accompagnata (e accentuata) anche dal pugno dato sulla panchina.

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

La condotta irriguardosa, invece, è solitamente meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

Tali fattispecie sono previste e punite dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. con la sanzione della squalifica minima “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

La condotta sanzionata dal Giudice Sportivo può certamente essere sussunta nella predetta norma e, visti gli atti di gara e i referti arbitrali e udito l’assistente arbitrale che ha redatto il supplemento di rapporto, essa può essere ascritta al sig. Princivalli Nicola.

La sanzione minima di n. 2 giornate di squalifica è, in questa fattispecie, aumentata a per due ordini di motivi.

In primis, nel caso di specie, assume un peso specifico anche il disvalore di discriminazione territoriale presente nella frase proferita dal sig. Princivalli Nicola. Ai sensi dell’art. 28 C.G.S. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. La fattispecie, pertanto, si presenta particolarmente “ampia”, ricomprendendo anche le discriminazioni territoriali per nazionalità o addirittura per origine etnica. Nel caso de quo, infatti, appare evidente che, con l’epiteto “napoletano di merda”, il sig. Princivalli Nicola abbia voluto attribuire una valenza non solo offensiva, ma anche discriminatoria alle sue parole. Oltretutto anche il riferimento al “ciuccio” rafforza il carattere offensivo delle parole.

In secundis, si sottolinea che la frase è stata pronunciata dal tecnico che avrebbe anche il ruolo di esempio per la squadra. Si considera, per orientamento costante, come circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi si richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF). Sul mister grava un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza in campo, nei confronti dell’arbitro e degli avversari.

E neppure può essere valorizzata come circostanza attenuante la specchiata condotta anteatta dell’incolpato, che è stata invocata dalla società friulana nel suo reclamo. Si è infatti autorevolmente osservato che «la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione» (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Ed invero, le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, non sembra che possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica.

Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Tant’è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l’istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari.

In conclusione, tenendo presente che la sanzione minima prevista dal C.G.S. per le condotte ingiuriose o irriguardose è di n. 2 giornate di squalifica e che nel caso di specie rilevano le circostanze aggravanti del particolare ruolo assunto dalla discriminazione territoriale e dal ruolo rivestito, questa Corte ritiene proporzionata la squalifica di n. 3 giornate effettive, così com’è stata fissata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

sentito l’Assistente Arbitrale, respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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