F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 196/CSA pubblicata il 24 Maggio 2021- A.S.D. Cioli Ariccia Feros N. 215/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 196/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 215/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 196/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 215 del 2021, proposto dalla società A.S.D. Cioli Ariccia Feros

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1381 del 18.05.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 19.05.2021, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udita per la reclamante l’Avv. Priscilla Palombi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La gara A.S.D. Eur Massimo – A.S.D. Cioli Ariccia Feros, disputata il 15.5.2021 sul campo dell’Eur Massimo (impianto To Live in Roma) e valevole per il secondo turno dei Play Off del campionato nazionale di serie B della Divisione Calcio a 5, è stata purtroppo contraddistinta da una serie di atti di violenza, scatenatisi al termine del primo tempo regolamentare, che hanno visto protagonisti calciatori, tecnici, dirigenti e sinanche parte del pubblico che assisteva alla gara.

Il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, con decisione del 18.05.2021 (C.U. n. 1381), ha comminato le seguenti sanzioni:

- nei confronti di entrambe le società, ritenute responsabili in via diretta ed oggettiva della rissa cui era seguita l’espulsione di diversi calciatori e l’impossibilità di proseguire l’incontro per mancanza del numero minimo previsto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, con conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione, nonché penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2012-2022;

- nei confronti della società Cioli Ariccia Feros, l’ammenda di € 2.500,00 “perché un proprio calciatore al termine del primo tempo con un atto di violenza immotivato e temerario, colpiva un calciatore avversario scatenando la reazione sia del colpito che dei suoi compagni di squadra e dei soggetti che assistevano all’incontro. Gli scontri e le violenze scaturitene coinvolgevano tesserati di entrambe le società, causando a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro, nei confronti dei soggetti coinvolti, la sospensione definitiva dell’incontro”;

- nei confronti dei calciatori tesserati della società Cioli Ariccia Feros: a) squalifica per 6 giornate di gara a Vizonian Ferreira Lucas “per aver volontariamente ed immotivatamente colpito con una gomitata al petto al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo un avversario, scatenando la reazione violenta degli avversari con coinvolgimento di tesserati di ambedue le società”; b) squalifica per 3 giornate di gara a Cioli Roberto, Bonetti Giorgio e Kola Ervin; “responsabili di atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari”;

- nei confronti della società Eur Massimo, l’ammenda di € 5.000,00 e la squalifica del terreno di gioco per due giornate, “per assenza di Forza Pubblica e per aver omesso di presentare all’arbitro la relativa richiesta. La Forza Pubblica è sopraggiunta solo grazie all’iniziativa del commissario di campo, adottata a seguito degli scontri tra tesserati delle due società. Per la condotta violenta posta in essere da atleti e tesserati nei confronti dei calciatori della squadra ospitata caratterizzata da molteplici atti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva dell’incontro. Per ingiurie, minacce da parte di persone riconducibili alla società, nel corso dell’incontro nei confronti degli arbitri. In una circostanza uno dei suddetti soggetti lanciava una bottiglietta piena d’acqua contro il secondo arbitro, colpendolo al capo senza conseguenze. Perché nel corso degli scontri tra calciatori di opposte fazioni, soggetti non identificati ma riconducibili alla società, accedevano sul terreno di gioco, passando attraverso un cancelletto lasciato aperto ed incustodito e prendevano parte attiva agli scontri ed alle violenze nei confronti dei calciatori avversari”;

- nei confronti dei tesserati della società Eur Massimo: a) squalifica per 6 giornate di gara a Fantini Francesco, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore avversario il quale, per i colpi ricevuti, giaceva al suolo stordito per alcuni minuti e per aver successivamente insultato il secondo arbitro ed il commissario di campo”; b) squalifica per 3 giornate di gara, rispettivamente, a Dal Lago Lorenzo, Fabozzi Federico Mattia, Petrucci Emanuele, Savi Edoardo, Locchi Nicolò, Castro Fernandez Andy David, Merlonghi Tiziano e Corsetti Alessandro, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari”; c) inibizione sino al 31 ottobre 2021 a Canini Cristiano, “perché, ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara, prendeva parte attiva agli scontri tra calciatori di ambedue le società, colpendo gli avversari con calci e pugni”; d) squalifica per 3 gare a Montenero Roberto, allenatore in seconda, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti dei calciatori avversari”; e) squalifica per 8 giornate di gara a Minicucci Paolo, “perché, espulso dopo appena due minuti dall’inizio della gara, per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari, dalla tribuna durante il prosieguo dell’incontro, reiterava tale condotta ed impartiva direttive ai propri calciatori. Nel corso degli scontri dianzi menzionati, rientrava sul terreno di gioco scavalcando una balaustra ed aggrediva con ripetuti calci e pugni gli atleti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto recidivo nella corrente stagione sportiva per intemperanze nei confronti dei direttori di gara”.

Avverso le sanzioni comminate alla società Cioli Ariccia ed ai propri tesserati, è stato interposto tempestivo reclamo da parte di essa Cioli Ariccia entro i ristrettissimi termini procedimentali di cui al C.U. n. 230/A del 5.5.2021.

Lamenta in sostanza la reclamante che gli episodi di violenza, effettivamente occorsi, sarebbero in realtà da imputare essenzialmente ai tesserati della società Eur Massimo (calciatori, tecnici e dirigenti) i quali, al termine della prima frazione di gioco che li vedeva 4 soccombenti con il punteggio d 1 – 4, avrebbero deliberatamente aggredito i propri calciatori mentre questi si accingevano ad uscire dal terreno di gioco, in ciò coadiuvati anche da soggetti che si trovavano tra il pubblico ed entrati in campo attraverso un cancelletto lasciato dolosamente (o comunque colposamente) aperto. La reclamante, inoltre, nega che il proprio calciatore Vizonian Ferreira Lucas abbia colpito con una violenta gomitata al petto un avversario (episodio che avrebbe scatenato la reazione dei tesserati della società Eur Massimo), per essersi costui limitato ad allontanare con il braccio un avversario che lo tallonava provocatoriamente; evidenzia inoltre che la responsabilità dell’accaduto era da imputare ad essa società Eur Massimo, la quale aveva sin dall’inizio deliberatamente creato un clima di grave tensione funzionale ad intimidire gli avversari, come testimoniato dalla espulsione per intemperanze dell’allenatore sig. Minicucci Paolo dopo appena due minuti di gioco e dal tentativo, da parte di un componente del pubblico, di colpire un proprio calciatore che si era avvicinato al limite del bordo del campo.

Conclude pertanto la reclamante in via principale per l’annullamento della sanzioni comminate e, in via subordinata, anche in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., per un’equa riduzione delle sanzioni medesime.

In via istruttoria, chiede che venga ascoltata a chiarimenti la terna arbitrale e che venga disposta la prova testimoniale, ex art. 60 C.G.S., finalizzata ad accertare la reale dinamica dei fatti, nonché l’acquisizione del video della gara da parte di “Futsal Fanner”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I fatti occorsi possono ritenersi per acclarati in quanto minuziosamente (e concordemente) descritti nei diversi rapporti dei tre ufficiali di gara e del commissario di campo, sicchè appare superflua (ex art. 60, comma 1, C.G.S.) la prova testimoniale richiesta. Quanto alla sollecitata acquisizione del filmato della gara, trattasi di richiesta inammissibile (oltre che anch’essa superflua), non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 61 C.G.S.

Dunque, al termine del 1° tempo regolamentare, in un contesto di grave tensione alimentato dalla società ospitante, mentre le due squadre si accingevano a lasciare il terreno di gioco, il calciatore della Cioli Ariccia, Vizonian Ferreira Lucas, colpiva con una gomitata al petto un calciatore avversario (resta irrilevante, ai fini di quanto successivamente accaduto, se ciò sia avvenuto deliberatamente o in reazione ad una provocazione). Tale gesto comportava la reazione scomposta dei compagni di squadra del calciatore colpito, i quali aggredivano il Ferreira Lucas, in soccorso del quale accorrevano gli altri calciatori della 5 Cioli Ariccia. Si veniva così a determinare un furioso parapiglia, al quale partecipavano attivamente anche dirigenti e tecnici della Eur Massimo (oltre che alcuni componenti del pubblico che si erano abusivamente introdotti sul terreno di gioco). Sta di fatto che, nel corso di tale parapiglia, diversi calciatori di entrambe le squadre colpivano gli avversari con pugni e calci, attingendo (seppure fortuitamente) anche l’arbitro che era intervenuto nel tentativo di riportare la calma.

Essendo stati identificati tutti coloro che avevano preso parte alla rissa e che avevano sferrato colpi, tra cui diversi calciatori di entrambe le squadre, l’arbitro ne decretava l’espulsione ed avendo constatato che, tra questi, vi erano tre calciatori titolari di ciascuna squadra, decretava altresì la sospensione definitiva della gara per sopravvenuta mancanza del numero minimo di tre calciatori presenti in campo.

Alla luce dei fatti suesposti, il reclamo si appalesa dunque infondato.

Il diverso grado di responsabilità rispettivamente attribuibile alle due società ed ai relativi tesserati, è stato difatti opportunamente valutato dal Giudice Sportivo, come è facile evincere dalle più gravi sanzioni comminate alla società Eur Massimo ed ai suoi tesserati. Ciò nondimeno, è innegabile che anche alcuni calciatori della Cioli Ariccia, seppure a seguito dell’aggressione subita da un proprio compagno di squadra (peraltro colpevole del gesto violento all’origine dei disordini), hanno colpito con violenza calciatori della compagine avversaria, andando così incontro all’inevitabile espulsione decretata dall’arbitro e conseguentemente privando la propria squadra dell’organico minimo necessario per consentire la prosecuzione dell’incontro.

Appaiono pertanto correttamente comminate, in condivisibile applicazione dell’art. 10, commi 1 e 3, C.G.S., tanto la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società (cui è seguita l’inevitabile esclusione dai Play Off, in quanto gara ad eliminazione diretta), quanto la penalizzazione di 3 punti in classifica (considerata la gravità dei fatti occorsi).

Quanto alle attenuanti invocate dalla società reclamante, nella diversa graduazione delle sanzioni a carico delle due società e dei rispettivi tesserati, il Giudice Sportivo ha evidentemente già tenuto conto del maggior grado di efficienza causale dei comportamenti, anche provocatori, mantenuti dai tesserati della società Eur Massimo: ma ciò, è bene ribadirlo, indipendentemente dal motivo effettivo che ha prodotto la definitiva sospensione della gara, ascrivibile unicamente al venir meno, per entrambe le società, del numero sufficiente di calciatori da schierare, per effetto delle (legittimamente) decretate espulsioni. Anche le squalifiche comminate ai calciatori appaiono congrue, in relazione a quanto previsto dall’art. 38 C.G.S. (per Cioli, Bonetti e Kola) e con il giusto aggravamento della sanzione per Ferreira Lucas, per essersi costui abbandonato ad un gesto violento nei confronti di un avversario, per di più incurante proprio di quel clima di tensione che la stessa società reclamante ha inteso sottolineare, di fatto scatenando le reazioni a catena che hanno alfine prodotto la definitiva sospensione della gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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