F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 198/CSA pubblicata il 24 Maggio 2021- U.S.D. Città di Fasano N. 195/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 195/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Su reclamo numero RG 195/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Meduri Fabio seguito gara Molfetta Calcio/ U.S.D. Città di Fasano del 02.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14.05.2021 il prof. avv. Andrea Lepore; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 maggio 2021, il Fasano presenta reclamo avverso delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 153 – Dipartimento interregionale LND – del 3 maggio 2021 mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Meduri Fabio «per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario», seguito gara di cui in epigrafe.

Nelle memorie la ricorrente cerca di contestualizzare la vicenda in un particolare momento dell’incontro in questione. L’episodio incriminato si consumava infatti oltre il quarto minuto di recupero, intorno al minuto 50mo, quando il direttore di gara, nonostante avesse concesso sei minuti di extra-time, fischiava con anticipo la conclusione dell’incontro. Accorgendosi dell’errore, riprendeva la gara, causando – secondo quanto affermato dalla ricorrente – uno stato di grande tensione tra i giocatori.

Contestualizzato quindi l’episodio, il Fasano rileva che quanto descritto nel rapporto di gara dall’assistente signor Domenico Romano, che ha segnalato l’episodio all’arbitro, non sia stato riportato con completezza, dal momento che il Meduri avrebbe colpito l’avversario in ragione di una «istintività emotiva» per la concitazione del finale di gara e non con intenzionalità. Azione, tra l’altro, che sarebbe stata frutto di un riflesso difensivo ad una provocazione aggressiva degli avversari, inasprita dal concorso di più soggetti in maniera ingiustificata. Sì che, a parere della reclamante, il gesto, pur senza dubbio censurabile, non avrebbe avuto alcuna attitudine lesiva, ragion per cui andrebbe considerato non violento bensì gravemente antisportivo. Chiede, pertanto, la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

La dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal Meduri, descritti nel rapporto di gara, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; cfr. di recente, Corte sportiva d’appello, 20 gennaio 2021, decisione n. 065; v. altresì Corte sportiva d’appello, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie che occupa, di là dalla mancata produzione dei danni e che prevedono quale sanzione minima la squalifica del giocatore per 3 giornate effettive di gara.

Nondimeno, questa Corte, al fine di dirimere qualsiasi dubbio, ha ritenuto opportuno ascoltare l’assistente sig. Romano. Quest’ultimo, intervenuto nel corso della camera di consiglio, ha confermato il proprio rapporto di gara in maniera precisa e dettagliata e, dunque, che lo schiaffo inferto dal Meduri sia stato senza alcun dubbio violento e sferrato a gioco fermo.

In ragione di tali affermazioni e della documentazione in atti, si ritiene che la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia assolutamente proporzionata.

P.Q.M.

Sentito l’Assistente Arbitrale, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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