F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 199/CSA pubblicata il 25 Maggio 2021- A.S.D. Città di Acireale 1946 N. 199/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 199/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 199/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 199/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE TERZA
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Andrea Lepore Componente (relatore)
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Su reclamo con procedimento numero RG 199/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pozzebon Demiro seguito gara Licata Calcio/Città di Acireale 1946 del 02.05.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 14.05.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 5 maggio 2021, l’A.S.D. Città di Acireale 1946 preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calc. Pozzebon Demiro seguito gara Licata Calcio/Città di Acireale 1946 del 02.05.2021 di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, l’Acireale, con nota trasmessa il 12 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.