F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 202/CSA pubblicata il 28 Maggio 2021- A.S.D. U.S. Savoia 1908 N. 208/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 202/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 208/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 202/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Daniela Morgante Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 208/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Kyeremateng Giovanni seguito gara Sassari Calcio Lattedolce/U.S. Savoia 1908 del 09.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza 21.05.2021, tenutasi in videoconferenza, il prof. avv. Andrea Lepore, udito il calc. Kyeremateng Giovanni e il dirigente del Savoia Luca Espinosa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

 In data 18 maggio 2021, l’A.S.D. Savoia propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara del calc. Kyeremateng Giovanni, inflitta dal giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 158 del 12 maggio 2021, «per aver colpito un calciatore avversario con un pugno», durante l’incontro Sassari Calcio Lattedolce/U.S. Savoia di cui in epigrafe.

In particolare la reclamante contesta le motivazioni addotte dal giudice sportivo in merito alla sanzione della squalifica del Kyeremateng, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti. Osserva che il calciatore, nel tentativo di liberarsi dalla fin troppo asfissiante marcatura del diretto avversario e a seguito di un pestone ricevuto sul piede sinistro, avrebbe appoggiato le mani sul petto dell’avversario spingendolo e non lo avrebbe invece colpito con i pugni chiusi, come riportato dal referto del direttore di gara.

In giudizio è altresì intervenuto anche il calciatore che ha descritto nel dettaglio il suo gesto spiegando che le mani al petto erano state appoggiate per allontanare da sé l’avversario, senza particolare violenza e senza volerlo in alcun modo ferire.

Tanto premesso, il Savoia chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da tre a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale la ricorrente propone una diversa qualificazione della condotta, configurando un comportamento gravemente antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento.

In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del Kyeremateng la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. Il calciatore avversario, tra l’altro, non ha riportato alcuna conseguenza, come riferito nel referto di gara dall’arbitro.

Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di 3 specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Kyeremateng, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non risulta, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (ex art. 39 C.G.S.), per la quale è prevista la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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